(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 28 marzo 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 Vista la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  371  del  6
febbraio 1995.
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  comma  1,  punto 11, dell'articolo 3 del decreto Presidente
della giunta provinciale, 9 settembre 1974, n. 64 e' sostituito  come
segue:
  "Una   dichiarazione  di  un  esperto  iscritto  nell'ordine  degli
agronomi e dottori in scienze forestali che la zona  interessata  dal
tracciato  dell'impianto  e'  libera dal pericolo di frane, slavine o
valanghe.  Nella compilazione della dichiarazione,  oltre  che  degli
elementi  morfologici,  e'  tenuto conto anche dei dati cronologici e
statistici relativi  agli  eventi  franosi  o  valanghivi  che  hanno
interessato  la  zona  medesima  e la costruzione degli impianti puo'
essere subordinata alla realizzazione di eventuali opere  protettive.
Questa  dichiarazione  deve  essere  accompagnata da una planimetrica
generale della zona, in scala 1:25000, in cui e segnato il  tracciato
della linea, firmata dall'esperto".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Bolzano, 20 febbraio 1995
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti addi' 10 marzo 1995
Registro n. 2, foglio n. 50 - Marinaro