(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 28 marzo 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 371 del 6 febbraio 1995. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 1, punto 11, dell'articolo 3 del decreto Presidente della giunta provinciale, 9 settembre 1974, n. 64 e' sostituito come segue: "Una dichiarazione di un esperto iscritto nell'ordine degli agronomi e dottori in scienze forestali che la zona interessata dal tracciato dell'impianto e' libera dal pericolo di frane, slavine o valanghe. Nella compilazione della dichiarazione, oltre che degli elementi morfologici, e' tenuto conto anche dei dati cronologici e statistici relativi agli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona medesima e la costruzione degli impianti puo' essere subordinata alla realizzazione di eventuali opere protettive. Questa dichiarazione deve essere accompagnata da una planimetrica generale della zona, in scala 1:25000, in cui e segnato il tracciato della linea, firmata dall'esperto". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 20 febbraio 1995 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti addi' 10 marzo 1995 Registro n. 2, foglio n. 50 - Marinaro