(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n. 1557 del 3
aprile 1995.
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il presente regolamento stabilisce  per  quali  fatti,  stati  e
qualita' personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2 della legge 4
gennaio   1968,   n.  15,  e'  ammessa,  in  luogo  della  prescritta
documentazione,   una    dichiarazione    sostitutiva    sottoscritta
dall'interessato  ed  autenticata con le modalita' di cui all'art. 20
della medesima legge, in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera d),
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante la disciplina
del procedimento ammistrativo e del diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi.