(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1557 del 3 aprile 1995. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato ed autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 della medesima legge, in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante la disciplina del procedimento ammistrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.