(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 6 giugno 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1270 del 20 marzo 1995. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche 1. Il regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, recante "Interventi a favore dello sport", emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31, e' cosi' modificato: a) Nell'art. 1, comma 1, dopo la parola "contributi" sono inserite le parole "con decreto dell'Assessore competente in materia di sport sentito il parere della consulta provinciale dello sport" e sono abrogati i commi 2 e 3; b) l'art. 3, comma 1, lettera b) e' cosi' sostituito: "b) la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento, il completamento e la ristrutturazione di impianti sportivi devono essere corredati da: 1) relazione tecnica; 2) progetto munito del timbro della competente commissione edilizia; 3) preventivo di spesa; 4) piano di finanziamento; 5) documento comprovante la disponibilita' del terreno o dell'immobile per un periodo di almeno nove anni di data non anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda e nei casi di miglioramento, completamento e ristrutturazione di impianti sportivi, data non anteriore a 5 anni; 6) concessione edilizia, oppure dichiarazione del competente comune, dalla quale risulti, che l'opera corrisponde alle norme del piano urbanistico comunale, oppure dichiarazione che la concessione edilizia non e' necessaria; 7) limitatamente ai comuni: la deliberazione di approvazione del progetto e del piano di finanziamento, adottata dall'organo competente."; c) la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 e' abrogata; d) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4 sono cosi' sostituiti: "1. Su richiesta, le sovvenzioni sono liquidate per il cinquanta per cento del loro ammontare all'atto del riconoscimento; il restante cinquanta per cento e' liquidato dietro presentazione di una relazione e del conto consuntivo nonche' di una dichiarazione del beneficiario circa il regolare svolgimento dell'iniziativa o attivita' sovvenzionata. L'ufficio provinciale competente in materia di sport prende visione della relativa documentazione ed effettua accertamenti a campione ritenuti necessari su almeno il 6% delle pratiche di sovvenzione. In questi casi i beneficiari della sovvenzione dovranno presentare in visione regolare documentazione di spesa di ammontare almeno pari alla sovvenzione stessa. 2. Ove l'iniziativa o attivita' oggetto della sovvenzione non risulti svolta, la somma anticipata deve essere restituita; ove il programma risulti svolto solo parzialmente ed avuto riguardo alle circostanze che hanno determinato il parziale svolgimento, deve essere restituita parte della somma anticipata, ovvero viene liquidato un importo inferiore alla sovvenzione prevista, in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta e ammessa alla sovvenzione, cosa che viene disposta con decreto del direttore preposto all'ufficio sport. Resta fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 2. 3. Sui contributi per investimenti superiori a 50 milioni di lire, su richiesta del beneficiario, ed eventualmente dietro presentazione di stati di avanzamento o altra documentazione ritenuta idonea, possono essere concessi anticipi fino al cinquanta per cento dell'ammontare dei medesimi. Qualora gli investimenti oggetto del contributo non vengano effettuati, la somma liquidata deve essere restituita; ove vengano realizzati solo parzialmente o con una spesa inferiore a quella ammessa, parte della somma liquidata deve essere restituita, ovvero viene liquidato un importo inferiore al contributo concesso, in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta e ammessa al contributo, o ai lavori effettivamente realizzati, da documentarsi ai sensi del comma 4. Cio' viene disposto con decreto del direttore preposto all'ufficio sport. Resta fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 2. Qualora fossero realizzate iniziative diverse da quelle previste nella domanda di sovvenzione ovvero in corso d'opera si rendessero necessari lavori o acquisti aggiuntivi o sostitutivi di lavori o acquisti inseriti nel preventivo approvato, l'eventuale riconoscimento o il rigetto e la valutazione di tali cambiamenti possono essere disposti con decreto dell'Assessore competente ai fini della liquidazione de)la sovvenzione o del contributo. 4. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) sono liquidati dietro presentazione di fatture di tutte le spese sostenute per gli acquisti ammessi a contributo."; e) Dopo il comma 4 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente comma 5: "5. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) possono essere liquidati secondo le seguenti modalita': a) lavori di importo fino a 500 milioni di lire: presentazione di fatture di tutte le spese sostenute per i lavori ammessi a contributo, oppure dei relativi stati di avanzamento o finali dei lavori, ed accertamento della loro regolare esecuzione da parte di un tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di sport; b) lavori di importo superiore a 500 milioni di lire: dietro presentazione di fatture di tutte le spese sostenute per i lavori ammessi a contributo, oppure dei relativi stati di avanzamento o finali dei lavori ed accertamento, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20, della regolare esecuzione da parte di liberi professionisti iscritti all'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche, istituito con legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81. Le liquidazioni possono avvenire in piu' soluzioni sulla base della spesa effettivamente sostenuta e documentata."; f) il comma 1 dell'art. 6 e' cosi' sostituito: "1. Gli uffici provinciali competenti possono richiedere oltre alla documentazione prevista dagli articoli 2, 3 e 4 ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria delle domande, rispettivamente per la liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi, ed effettuare sopralluoghi."; g) dopo il comma 1 dell'art. 6 e' inserito il seguente comma 1-bis: "1-bis. Sui progetti delle opere di importo complessivo superiore a 1 miliardo di lire deve essere sentito il parere tecnico economico di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38. I progetti di importo complessivo fino a 1 miliardo di lire sono esaminati sotto il profilo tecnico economico dall'ufficio provinciale competente in materia di sport. I contributi vengono concessi sull'intera opera o su singoli lotti."; h) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 e' cosi' sostituito: "La consulta ha cura che l'ammontare delle sovvenzioni e dei contributi non superi ne' il disavanzo esposto dai richiedenti nei piani di finanziamento, ne' l'ottanta per cento della spesa ammissibile; in casi particolari puo', motivando, derogare a tali criteri"; i) dopo il numero 9) della lettera a) del comma 4 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente numero 10): "10) svolgimento, diffusione ed organizzazione dell'attivita' annuale ordinaria nel settore agonistico e promozionale, quali campionati provinciali, tornei, centri addestramento giovanili e simili da parte dei comitati provinciali, delle federazioni sportive, derogare a tali criteri."; j) dopo il numero 5) della lettera g) del comma 4 numero 6): "6) che l'impianto sia necessario ai fini della pratica sportiva da parte della popolazione della zona o del luogo interessato, e corrisponda alle esigenze funzionali tecnico sportive."