(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 6 giugno 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 1270 del 20
marzo 1995.
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                              Modifiche
 
  1. Il regolamento di esecuzione della legge provinciale 16  ottobre
1990,  n.  19, recante "Interventi a favore dello sport", emanato con
decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990,  n.
31, e' cosi' modificato:
   a) Nell'art. 1, comma 1, dopo la parola "contributi" sono inserite
le  parole "con decreto dell'Assessore competente in materia di sport
sentito il parere della consulta  provinciale  dello  sport"  e  sono
abrogati i commi 2 e 3;
   b) l'art. 3, comma 1, lettera b) e' cosi' sostituito:
    "b)   la   realizzazione,  il  miglioramento,  l'ampliamento,  il
completamento e  la  ristrutturazione  di  impianti  sportivi  devono
essere corredati da:
     1) relazione tecnica;
     2)  progetto  munito  del  timbro  della  competente commissione
edilizia;
     3) preventivo di spesa;
     4) piano di finanziamento;
     5)  documento  comprovante  la  disponibilita'  del  terreno   o
dell'immobile  per  un  periodo  di  almeno  nove  anni  di  data non
anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda e nei casi  di
miglioramento, completamento e ristrutturazione di impianti sportivi,
data non anteriore a 5 anni;
     6)  concessione  edilizia,  oppure  dichiarazione del competente
comune, dalla quale risulti, che l'opera corrisponde alle  norme  del
piano  urbanistico  comunale, oppure dichiarazione che la concessione
edilizia non e' necessaria;
     7) limitatamente ai comuni: la deliberazione di approvazione del
progetto  e  del  piano  di   finanziamento,   adottata   dall'organo
competente.";
   c) la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 e' abrogata;
   d) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4 sono cosi' sostituiti:
  "1.  Su  richiesta,  le sovvenzioni sono liquidate per il cinquanta
per cento del loro ammontare all'atto del riconoscimento; il restante
cinquanta  per  cento  e'  liquidato  dietro  presentazione  di   una
relazione  e  del  conto  consuntivo nonche' di una dichiarazione del
beneficiario  circa  il  regolare   svolgimento   dell'iniziativa   o
attivita' sovvenzionata.  L'ufficio provinciale competente in materia
di  sport  prende  visione  della relativa documentazione ed effettua
accertamenti a campione ritenuti necessari  su  almeno  il  6%  delle
pratiche  di  sovvenzione.    In  questi  casi  i  beneficiari  della
sovvenzione dovranno presentare in visione regolare documentazione di
spesa di ammontare almeno pari alla sovvenzione stessa.
  2. Ove l'iniziativa  o  attivita'  oggetto  della  sovvenzione  non
risulti  svolta,  la  somma anticipata deve essere restituita; ove il
programma risulti svolto solo parzialmente  ed  avuto  riguardo  alle
circostanze  che  hanno  determinato  il  parziale  svolgimento, deve
essere  restituita  parte  della  somma  anticipata,   ovvero   viene
liquidato   un   importo  inferiore  alla  sovvenzione  prevista,  in
proporzione  alla  spesa  effettivamente  sostenuta  e  ammessa  alla
sovvenzione,  cosa  che  viene  disposta  con  decreto  del direttore
preposto all'ufficio sport. Resta fermo quanto disposto dall'art.  6,
comma 2.
  3.  Sui contributi per investimenti superiori a 50 milioni di lire,
su richiesta del beneficiario, ed eventualmente dietro  presentazione
di  stati  di  avanzamento  o  altra  documentazione ritenuta idonea,
possono  essere  concessi  anticipi  fino  al  cinquanta  per   cento
dell'ammontare  dei  medesimi.  Qualora  gli investimenti oggetto del
contributo non vengano effettuati, la  somma  liquidata  deve  essere
restituita;  ove vengano realizzati solo parzialmente o con una spesa
inferiore a quella ammessa, parte della somma liquidata  deve  essere
restituita, ovvero viene liquidato un importo inferiore al contributo
concesso,  in  proporzione  alla  spesa  effettivamente  sostenuta  e
ammessa al contributo, o  ai  lavori  effettivamente  realizzati,  da
documentarsi  ai  sensi  del comma 4. Cio' viene disposto con decreto
del direttore preposto all'ufficio sport. Resta fermo quanto disposto
dall'art. 6, comma 2. Qualora fossero realizzate  iniziative  diverse
da  quelle  previste  nella  domanda  di  sovvenzione ovvero in corso
d'opera si  rendessero  necessari  lavori  o  acquisti  aggiuntivi  o
sostitutivi  di  lavori o acquisti inseriti nel preventivo approvato,
l'eventuale riconoscimento o il rigetto  e  la  valutazione  di  tali
cambiamenti   possono  essere  disposti  con  decreto  dell'Assessore
competente  ai  fini  della  liquidazione  de)la  sovvenzione  o  del
contributo.
  4.  I  contributi  di  cui  all'art.  3,  comma  1, lettera a) sono
liquidati dietro presentazione di fatture di tutte le spese sostenute
per gli acquisti ammessi a contributo.";
   e) Dopo il comma 4 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente comma 5:
  "5.  I  contributi  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera b) possono
essere liquidati secondo le seguenti modalita':
   a) lavori di importo fino a 500 milioni di lire: presentazione  di
fatture   di  tutte  le  spese  sostenute  per  i  lavori  ammessi  a
contributo, oppure dei relativi stati di  avanzamento  o  finali  dei
lavori, ed accertamento della loro regolare esecuzione da parte di un
tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di sport;
   b)  lavori  di  importo  superiore  a  500 milioni di lire: dietro
presentazione di fatture di tutte le spese  sostenute  per  i  lavori
ammessi  a  contributo,  oppure  dei  relativi stati di avanzamento o
finali dei lavori ed accertamento, ai sensi dell'art. 33 della  legge
provinciale  10  novembre 1993, n.   20, della regolare esecuzione da
parte di liberi  professionisti  iscritti  all'albo  provinciale  dei
collaudatori  di  opere pubbliche, istituito con legge provinciale 24
novembre 1973, n.  81.  Le  liquidazioni  possono  avvenire  in  piu'
soluzioni   sulla   base   della  spesa  effettivamente  sostenuta  e
documentata.";
   f) il comma 1 dell'art. 6 e' cosi' sostituito:
  "1. Gli uffici provinciali competenti possono richiedere oltre alla
documentazione  prevista  dagli  articoli  2,  3  e  4   ogni   altra
documentazione  ritenuta  necessaria per l'istruttoria delle domande,
rispettivamente  per  la  liquidazione  delle   sovvenzioni   e   dei
contributi, ed effettuare sopralluoghi.";
   g)  dopo  il  comma  1  dell'art.  6 e' inserito il seguente comma
1-bis:
  "1-bis. Sui progetti delle opere di importo complessivo superiore a
1 miliardo di lire deve essere sentito il parere tecnico economico di
cui all'art. 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992,  n.  38.    I
progetti  di  importo  complessivo  fino  a  1  miliardo di lire sono
esaminati sotto il profilo tecnico economico dall'ufficio provinciale
competente  in  materia  di  sport.  I  contributi  vengono  concessi
sull'intera opera o su singoli lotti.";
   h) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 e' cosi' sostituito:
"La  consulta  ha  cura  che  l'ammontare  delle  sovvenzioni  e  dei
contributi non superi ne' il disavanzo esposto  dai  richiedenti  nei
piani   di   finanziamento,  ne'  l'ottanta  per  cento  della  spesa
ammissibile; in casi particolari puo',  motivando,  derogare  a  tali
criteri";
   i)  dopo  il numero 9) della lettera a) del comma 4 dell'art. 6 e'
aggiunto il seguente numero 10):
  "10)  svolgimento,  diffusione  ed  organizzazione   dell'attivita'
annuale  ordinaria  nel  settore  agonistico  e  promozionale,  quali
campionati provinciali,  tornei,  centri  addestramento  giovanili  e
simili da parte dei comitati provinciali, delle federazioni sportive,
derogare a tali criteri.";
    j) dopo il numero 5) della lettera g)  del comma 4 numero 6):
  "6) che l'impianto sia necessario ai fini della pratica sportiva da
parte  della  popolazione  della  zona  o  del  luogo  interessato, e
corrisponda alle esigenze funzionali tecnico sportive."