(Pubblicato nel suppl. ord. n, 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1835 del 10 aprile 1995. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 2 agosto 1989, n. 18, sono cosi' sostituiti: "1. Le domande di acconto sulla indennita' di buonuscita di cui all'articolo 1 vanno presentate alla ripartizione amministrazione del personale entro il 31 marzo di ogni anno, corredate da idonea documentazione concernente la spesa sostenuta e da sostenersi ovvero le minori entrate. 2. Le domande sono accolte nella stessa misura percentuale della spesa messa in relazione alle disponibilita' dell'apposito stanziamento in bilancio". 2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto n. 18 del 1989 e' abrogato. 3. Gli acconti previsti dal decreto n. 18 del 1989 vengono concessi o negati con decreto del direttore della ripartizione Amministrazione del personale, il quale dispone nei casi previsti anche il recupero delle somme indebitamente percepite.