(Pubblicato nel suppl. ord. n, 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  1835  del  10
aprile 1995.
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  I  commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
giunta provinciale 2 agosto 1989, n. 18, sono cosi' sostituiti:
  "1. Le domande di acconto sulla indennita'  di  buonuscita  di  cui
all'articolo 1 vanno presentate alla ripartizione amministrazione del
personale  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  corredate da idonea
documentazione concernente la spesa sostenuta e da sostenersi  ovvero
le minori entrate.
  2.  Le  domande  sono accolte nella stessa misura percentuale della
spesa  messa   in   relazione   alle   disponibilita'   dell'apposito
stanziamento in bilancio".
  2.  Il  comma  2  dell'articolo  3  del  decreto  n. 18 del 1989 e'
abrogato.
  3. Gli acconti previsti dal decreto n. 18 del 1989 vengono concessi
o negati con decreto del direttore della ripartizione Amministrazione
del personale, il quale dispone nei casi previsti anche  il  recupero
delle somme indebitamente percepite.