(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1321 del 20 marzo 1995. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1991, n. 8, e' aggiunto il seguente comma 4: "4. Al richiedente ultrasessantacinquenne che non percepisce la pensione per invalidi dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, dichiarato invalido dalla commissione sanitaria provinciale per l'accertamento delle invalidita' civili, sono attribuiti tre punti, aumentabili a cinque punti, se la commissione abbia riscontrato l'invalidita' totale"