(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995)
 
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1321 del 20 marzo
1995.
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.   All'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale 25 marzo 1991, n. 8, e' aggiunto il seguente comma 4:
  "4. Al richiedente ultrasessantacinquenne  che  non  percepisce  la
pensione  per  invalidi  dall'Istituto  nazionale  per  la previdenza
sociale, dichiarato invalido dalla commissione sanitaria  provinciale
per  l'accertamento  delle  invalidita'  civili,  sono attribuiti tre
punti,  aumentabili  a  cinque  punti,  se   la   commissione   abbia
riscontrato l'invalidita' totale"