(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45 del 6 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Giunta regionale, in armonia con gli articoli 4, 7 e 17 dello Statuto e' autorizzata a partecipare, in concorso con le altre istituzioni pubbliche, religiose e civili, e con le organizzazioni sociali, alla Fondazione "Umbria contro l'usura", purche' lo scopo indicato nell'atto costitutivo e nello statuto sia quello di soccorrere e prestare assistenza, anche legale, a chiunque, vittima di usura, si sia rivolto all'autorita' giudiziaria ed altresi' di porre in essere ogni iniziativa idonea per la prevenzione del fenomeno dell'usura, concorrendo a tutelare ed a promuovere nella collettivita' regionale una cultura della legalita'. 2. Per il conseguimento delle proprie finalita', la fondazione potra' concedere sussidi e prestare idonee garanzie per agevolare l'accesso al credito a favore di vittime dell'usura, secondo le norme dello statuto.