(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45
                        del 6 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Giunta regionale, in armonia con gli articoli 4, 7 e 17 dello
Statuto  e'  autorizzata  a  partecipare,  in  concorso  con le altre
istituzioni pubbliche, religiose e civili, e  con  le  organizzazioni
sociali,  alla  Fondazione  "Umbria contro l'usura", purche' lo scopo
indicato  nell'atto  costitutivo  e  nello  statuto  sia  quello   di
soccorrere  e  prestare assistenza, anche legale, a chiunque, vittima
di usura, si sia rivolto all'autorita'  giudiziaria  ed  altresi'  di
porre  in  essere  ogni  iniziativa  idonea  per  la  prevenzione del
fenomeno dell'usura, concorrendo a tutelare  ed  a  promuovere  nella
collettivita' regionale una cultura della legalita'.
  2.  Per  il  conseguimento  delle  proprie finalita', la fondazione
potra' concedere sussidi e prestare  idonee  garanzie  per  agevolare
l'accesso al credito a favore di vittime dell'usura, secondo le norme
dello statuto.