(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45
                        del 6 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione,  in attuazione degli articoli 6 e 22 dello Statuto
regionale ed al fine di pervenire  ad  un  equilibrato  rapporto  tra
agricoltura  e ambiente, riducendone l'inquinamento, di salvaguardare
la salute dei consumatori e  degli  agricoltori  e  di  sostenere  il
reddito  agricolo, promuove e favorisce la produzione, trasformazione
e  commercializzazione   dei   prodotti   ottenuti   con   i   metodi
dell'agricoltura  biologica,  in conformita' alle norme comunitarie e
statali.