(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45 del 6 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, in attuazione degli articoli 6 e 22 dello Statuto regionale ed al fine di pervenire ad un equilibrato rapporto tra agricoltura e ambiente, riducendone l'inquinamento, di salvaguardare la salute dei consumatori e degli agricoltori e di sostenere il reddito agricolo, promuove e favorisce la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, in conformita' alle norme comunitarie e statali.