(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45 del 6 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. La Regione con la presente legge in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali, promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione e dell'art. 22 dello Statuto. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunita' montane ridelimitate, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 787 dell'8 marzo 1995. 3. Gli interventi speciali previsti dalla presente legge sono attuati con riferimento alle zone montane ed alle zone svantaggiate individuate ai sensi dell'art. 3 par. 3 e par. 4 della direttiva CEE del Consiglio 28 aprile 1975 n. 75/268 e successive modificazioni, recepita con legge 10 maggio 1976, n. 352, nonche' ai territori montani dei Comuni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.