(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45
                        del 6 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
 
  1.  La  Regione  con  la  presente  legge in armonia con le vigenti
disposizioni comunitarie e statali, promuove  la  salvaguardia  e  la
valorizzazione  delle  zone  montane,  ai  sensi  dell'art.  44 della
Costituzione e dell'art.  22 dello Statuto.
  2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni della presente
legge si applicano ai territori delle Comunita' montane ridelimitate,
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, con  la  legge  regionale
approvata  dal  Consiglio  regionale  con deliberazione n. 787 dell'8
marzo 1995.
  3. Gli interventi  speciali  previsti  dalla  presente  legge  sono
attuati  con  riferimento alle zone montane ed alle zone svantaggiate
individuate ai sensi dell'art. 3 par. 3 e par. 4 della direttiva  CEE
del  Consiglio  28  aprile 1975 n. 75/268 e successive modificazioni,
recepita con legge 10 maggio  1976,  n.  352,  nonche'  ai  territori
montani  dei  Comuni  di  cui all'ultimo capoverso dell'art. 28 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.