(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25
                         del 22 luglio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 maggio  1995,
n. 11, e' sostituito dal seguente:
  "1. In sede di prima applicazione della presente legge:
   a)  gli  organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 gia' scaduti
alla data di entrata in vigore della presente  legge  debbono  essere
riconosciuti  entro  il  31 ottobre 1995; decorso il termine suddetto
gli organi stessi decadono, con le conseguenze previste dal  comma  2
dell'articolo 5;
    b)  gli  organi  di  cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 in carica
alla data di entrata in vigore della presente  legge  scadono  il  31
ottobre  1995,  salvo  che  essi  siano stati riconosciuti dopo il 30
settembre 1994;
   c) i soggetti di cui al comma  3  dell'articolo  1  cessano  dalla
carica  il  31 ottobre 1995, salvo che essi siano stati nominati dopo
il 30 settembre 1995".