(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 22 luglio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, e' sostituito dal seguente: "1. In sede di prima applicazione della presente legge: a) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 gia' scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere riconosciuti entro il 31 ottobre 1995; decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono, con le conseguenze previste dal comma 2 dell'articolo 5; b) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge scadono il 31 ottobre 1995, salvo che essi siano stati riconosciuti dopo il 30 settembre 1994; c) i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 cessano dalla carica il 31 ottobre 1995, salvo che essi siano stati nominati dopo il 30 settembre 1995".