(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 29 del 31 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Nelle more dell'approvazione di norme organiche di riforma, la presente legge disciplina, secondo principi comuni di semplificazione e razionalizzazione, l'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale elencati nel comma 2 e di seguito denominati "enti", al fine di: a) ridurre il numero degli organi di amministrazione e dei loro componenti, pur confermando le attuali competenze di nomina e senza escludere del tutto, alla luce delle competenze e degli ambiti di intervento dei singoli enti, la rappresentanza degli interessi locali e socilai; b) distinguere le funzioni di carattere prevalentemente gestionale dei consigli di amministrazione dalle funzioni di carattere tecnico-scientifico, attribuendo queste ultime, negli enti di ricerca ad appositi organi specificatamente qualificati; c)introdurre una disciplina uniforme in materia di requisiti, ineleggibilita', incompatibilita', decadenza e compensi degli amministratori degli enti. 2. Per tali fini, la presente legge reca norme di modifica dell'ordinamento dei senguenti enti: a) Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT); b) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS); c) Istituto incremento ippico della Sardegna (III); d) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC); e) Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS); f) Stazione sperimentale del sughero (SSS); g) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA); h) Ente sardo industrie turistiche (ESIT); i) Enti regionali pe ril diritto allo studio universitario (ERSU); l) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE); m) Ente sardo acquedotti e fognature (ERSAF); n) Ente autonomo del Flumendosa (EAF); o) Azienda regionale sarda trasporti (ARST); p) Istituti anutonomi case popolari (IACP); q) Ente minerario sardo (EMSA).