(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 28
                         del 21 luglio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale  di  attuazione
dei  principi in materia di pubblico impiego stabiliti dalla legge 23
ottobre 1992, n. 421, nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 41,
dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
 
         "Art. 3-bis - Deroga per gli enti strumentali minori.
 
  1.  le  norme  di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, e all'articolo 3
non si applicano, in assenza di altri dipendenti dell'ente  di  pari,
specifa  professionalita', agli incarichi di coordinamento generale e
di servizio  dell'Istituto  Incremento  Ippico  (III),  dell'Istituto
regionale  etnografico  (ISRE),  dell'Istituto  zootecnico e caseario
(IZC) e della Stazione sperimentale del sughero (SSS).".