(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 28 del 21 luglio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dei principi in materia di pubblico impiego stabiliti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: "Art. 3-bis - Deroga per gli enti strumentali minori. 1. le norme di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, e all'articolo 3 non si applicano, in assenza di altri dipendenti dell'ente di pari, specifa professionalita', agli incarichi di coordinamento generale e di servizio dell'Istituto Incremento Ippico (III), dell'Istituto regionale etnografico (ISRE), dell'Istituto zootecnico e caseario (IZC) e della Stazione sperimentale del sughero (SSS).".