(Pubblicata al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 57
                        del 6 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Composizione delle Commissioni provinciali
                          per l'artigianato
 
  1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 23 aprile 1988,  n.
29 viene modificato come segue:
  "1.  Le  Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono composte di
diciotto membri, cosi' ripartiti:
   a) dodici titolari di imprese artigiane operanti  nella  Provincia
da  almeno  3  anni,  eletti con il procedimento di cui alla presente
legge;
   b)  un  rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   piu'
rappresentative  dei  lavoratori  dipendenti,  designato  dai livelli
provinciali delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
   c) un rappresentante designato dall'I.N.P.S.;
   d)  un  rappresentante  dell'Ufficio   Provinciale   del   lavoro,
designato dal responsabile dell'ufficio competente per territorio;
   e)  due  esperti  designati  dalla giunta regionale su indicazione
delle organizzazioni artigiane di categoria;
   f)  un  rappresentante  designato  dalle  Camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio".