(Pubblicata al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 6 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato 1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 viene modificato come segue: "1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono composte di diciotto membri, cosi' ripartiti: a) dodici titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno 3 anni, eletti con il procedimento di cui alla presente legge; b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato dai livelli provinciali delle Organizzazioni Sindacali di categoria; c) un rappresentante designato dall'I.N.P.S.; d) un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del lavoro, designato dal responsabile dell'ufficio competente per territorio; e) due esperti designati dalla giunta regionale su indicazione delle organizzazioni artigiane di categoria; f) un rappresentante designato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio".