(Pubblicata al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 59
                       del 18 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  patrimonio  agricolo  e  forestale regionale, di cui alla legge
regionale 4 settembre 1976 n. 64, e' utilizzato ai fini faunistici  e
faunistico-venatori,  acquisito il parere dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, secondo le indicazioni dell'allegato A.