(Pubblicata al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 18 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Il patrimonio agricolo e forestale regionale, di cui alla legge regionale 4 settembre 1976 n. 64, e' utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori, acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, secondo le indicazioni dell'allegato A.