(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 50
                         del 2 ottobre 1995)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Interventi per l'assestamento finanziario delle imprese
 
  1. L'art. 34 della legge regionale 11 maggio  1993,  n.  15,  cosi'
come  modificato dall'art. 24 della legge regionale 1 settembre 1993,
n. 25, e' cosi' sostituito:
  "1. E' istituito presso l'assessorato regionale della industria  un
fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a
favore  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali  e di servizio
rispondenti ai parametri dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato  che  abbiano  idonee prospettive di riequilibrio finanziario e
che intendano procedere al consolidamento delle  passivita'  a  breve
termine  esistenti  nei confronti del sistema bancario in essere alla
data del 31 dicembre 1994, risultanti dall'ultimo bilancio  approvato
o dalle scritture contabili obbligatorie.
  2.  Il  contributo  in  conto interessi e' pari al 40 per cento del
tasso di riferimento vigente alla data di stipula  del  contratto  di
finanziamento.
  3.  La  percentuale  di  tale  contributo  puo'  essere variata con
decreto del  presidente  della  regione  su  proposta  dell'assessore
regionale  per  l'industria  in  misura compatibile con la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
  4. La durata delle operazioni di  consolidamento  non  puo'  essere
superiore a dieci anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di
un anno; l'importo massimo non potra' superare lire 3.000 milioni.
  5.  La concessione dei benefici resta subordinata ad un aumento dei
mezzi propri da parte dell'impresa non  inferiore  al  10  per  cento
dell'importo dei debiti che si intendono consolidare.
  6.  Le  operazioni  di consolidamento, cui possono concorrere anche
gli istituti di mediocredito regionali e  nazionali,  possono  essere
assistite  dalle  garanzie  sussidiarie  e/o  integrative, vigenti al
momento della stipula dei contratti di mutuo.
  7. La solvibilita' delle imprese da ammettere ai benefici di cui al
presente  articolo  e'  valutata  in riferimento agli indici previsti
dalla delibera  CIPE  del  10  maggio  1995  sul  fondo  di  garanzia
nazionale.
  8.  L'assessore regionale per l'industria emana direttive in ordine
ai criteri, alle modalita' e  alle  procedure  di  concessione  delle
agevolazioni.
  9. Per le finalita' del presente articolo sono autorizzati i limiti
di impegno decennale di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1995 e di
lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996.
  10. La spesa di lire 10.000 milioni derivante dal presente articolo
per  l'esercizio  finanziario  1995  e  di  lire  30.000  milioni per
ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trovano riscontro  nel  bilancio
pluriennale della regione, codice 03.01.00.
  11.  All'onere  di  lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario
1995 si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 64990".