(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 50 del 2 ottobre 1995) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interventi per l'assestamento finanziario delle imprese 1. L'art. 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, cosi' come modificato dall'art. 24 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' cosi' sostituito: "1. E' istituito presso l'assessorato regionale della industria un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizio rispondenti ai parametri dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato che abbiano idonee prospettive di riequilibrio finanziario e che intendano procedere al consolidamento delle passivita' a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario in essere alla data del 31 dicembre 1994, risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie. 2. Il contributo in conto interessi e' pari al 40 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. 3. La percentuale di tale contributo puo' essere variata con decreto del presidente della regione su proposta dell'assessore regionale per l'industria in misura compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. 4. La durata delle operazioni di consolidamento non puo' essere superiore a dieci anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di un anno; l'importo massimo non potra' superare lire 3.000 milioni. 5. La concessione dei benefici resta subordinata ad un aumento dei mezzi propri da parte dell'impresa non inferiore al 10 per cento dell'importo dei debiti che si intendono consolidare. 6. Le operazioni di consolidamento, cui possono concorrere anche gli istituti di mediocredito regionali e nazionali, possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative, vigenti al momento della stipula dei contratti di mutuo. 7. La solvibilita' delle imprese da ammettere ai benefici di cui al presente articolo e' valutata in riferimento agli indici previsti dalla delibera CIPE del 10 maggio 1995 sul fondo di garanzia nazionale. 8. L'assessore regionale per l'industria emana direttive in ordine ai criteri, alle modalita' e alle procedure di concessione delle agevolazioni. 9. Per le finalita' del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennale di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1995 e di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996. 10. La spesa di lire 10.000 milioni derivante dal presente articolo per l'esercizio finanziario 1995 e di lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della regione, codice 03.01.00. 11. All'onere di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 64990".