(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 50 del 2 ottobre 1995) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per la copertura dei rischi nascenti dalle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui all'art. 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, agli articoli 43 e 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e all'art. 3 della presente legge sono istituiti: a) un fondo di garanzia presso l'Assessorato regionale dell'industria per il consolidamento delle esposizioni debitorie delle imprese industriali, con una dotazione iniziale di lire 50.000 milioni; b) un fondo di garanzia presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, per il consolidamento delle esposizioni debitorie delle imprese commerciali, con una dotazione di lire 30.000 milioni. 2. L'intervento si esplica nella concessione alle banche di una garanzia nella misura massima del 40 per cento del credito consolidato. 3. La garanzia si riduce dal 40 al 30 per cento non appena, a seguito del regolare ammortamento del finanziamento, l'ammontare in linea capitale del credito consolidato si sia ridotto della meta'. 4. La garanzia opera a fronte della perdita definitivamente accertata. A valere su tale perdita viene corrisposto, previo avvio delle procedure esecutive da parte della banca interessata, un acconto non superiore al 50 per cento dell'ammontare della insolvenza coperta dalla garanzia, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 5. La garanzia dei fondi ha natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia private e consortili; non e' attivabile nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei diciotto mesi successivi all'erogazione del finanziamento. 6. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio determina i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione dei benefici di cui al presente articolo.