(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 50
                         del 2 ottobre 1995)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Per  la  copertura  dei  rischi  nascenti  dalle  operazioni di
ristrutturazione finanziaria di cui all'art. 34 della legge regionale
11 maggio 1993, n. 15, agli articoli 43 e 44 della legge regionale  1
settembre  1993,  n.  25,  e  all'art.  3  della  presente legge sono
istituiti:
   a)  un  fondo   di   garanzia   presso   l'Assessorato   regionale
dell'industria  per  il  consolidamento  delle  esposizioni debitorie
delle imprese industriali, con una dotazione iniziale di lire  50.000
milioni;
   b)  un  fondo  di  garanzia  presso  l'Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca,  per  il
consolidamento delle esposizioni debitorie delle imprese commerciali,
con una dotazione di lire 30.000 milioni.
  2.  L'intervento  si  esplica  nella concessione alle banche di una
garanzia  nella  misura  massima  del  40  per  cento   del   credito
consolidato.
  3.  La  garanzia  si  riduce  dal  40 al 30 per cento non appena, a
seguito del regolare ammortamento del finanziamento,  l'ammontare  in
linea capitale del credito consolidato si sia ridotto della meta'.
  4.  La  garanzia  opera  a  fronte  della  perdita  definitivamente
accertata.  A valere su tale perdita viene corrisposto, previo  avvio
delle  procedure  esecutive  da  parte  della  banca  interessata, un
acconto non superiore al 50 per cento dell'ammontare della insolvenza
coperta dalla  garanzia,  salvo  conguaglio  in  sede  di  definitiva
determinazione della perdita.
  5. La garanzia dei fondi ha natura integrativa ed e' cumulabile con
altre  forme  di garanzia private e consortili; non e' attivabile nel
caso di  insolvenza  del  debitore  verificatasi  nei  diciotto  mesi
successivi  all'erogazione del finanziamento.
  6. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio determina i
criteri,  le modalita' e le procedure per la concessione dei benefici
di cui al presente articolo.