(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 50
                         del 2 ottobre 1995)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  5  della  legge  regionale  26  ottobre  1993, n.29, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 5.
                       Finanziamento dei piani
 
  1. Successivamente alle  determinazioni  definitive  assunte  dalla
Giunta  regionale  ai  sensi  dell'art.  4,  su iniziativa degli enti
destinatari dei finanziamenti e titolari dell'esecuzione delle opere,
vengono avviate le procedure per la progettazione di massima.
  2. Sulla base dei progetti di massima delle opere redatti ai  sensi
dell'art.  20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche non
muniti  dei  pareri  previsti per legge, il Presidente della Regione,
previa deliberazione  della  Giunta  regionale,  approva,  anche  per
stralci, i programmi di finanziamento.
  3.  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta giorni dalla data di
comunicazione del decreto presidenziale di approvazione del programma
di cui al comma 2, i soggetti titolari  dell'esecuzione  delle  opere
debbono  presentare  all'Assessorato  regionale  del  turismo,  delle
comunicazioni e dei trasporti i progetti esecutivi delle stesse.
  4. Qualora l'opera inserita nel piano  non  risulti  conforme  alle
previsioni  degli  strumenti  urbanistici  vigenti, il comune nel cui
territorio ricade l'opera  deve  esprimere  il  proprio  assenso  con
deliberazione  del  consiglio  comunale  approvata  dalla maggioranza
assoluta  dei  componenti.    La  deliberazione   e'   immediatamente
esecutiva  e  deve  essere  comunicata all'Assessore regionale per il
turismo,  le  comunicazioni  e  i  trasporti  entro   trenta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge.    Trascorso  detto
termine, in caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  del  comune,
l'assenso si intende rifiutato e l'opera e' eliminata dal piano.
  5.  Decorso il termine di cui al comma 3, l'Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni e i trasporti trasmette al  comitato  di
cui  all'art.  6, per esame e parere, i progetti esecutivi pervenuti.
Per le opere per le quali non sono stati redatti i progetti esecutivi
l'Assessore trasmette allo stesso comitato i progetti di massima".