(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 44 del 3 ottobre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 2
 
  1. L'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 64  "Norme  di
attuazione  della  legge  5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza
degli impianti)", e' sostituito dal seguente:
                               "Art. 2.
                Abilitazione delle imprese artigiane
 
  1.  Le  imprese  artigiane  sono  abilitate   all'esercizio   delle
attivita'  di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990, se
il titolare o uno  dei  soci  o  il  familiare  collaboratore  e'  in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a)  laurea  in  materia  tecnica  specifica  conseguita presso una
universita' statale o legalmente riconosciuta;
   b) diploma di scuola secondaria  superiore  conseguito  presso  un
istituto  statale  o  legalmente  riconosciuto,  con specializzazione
relativa al settore delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, della
legge 46/1990, seguito da un periodo di inserimento di almeno un anno
continuativo, con rapporto di lavoro subordinato  o  altra  forma  di
collaborazione  tecnica  continuativa  nell'ambito  di un'impresa del
settore;
   c)  attestato  di  qualifica  rilasciato  ai  sensi  della   legge
regionale   5   maggio  1983,  n.  28  (Disciplina  della  formazione
professionale in Valle d'Aosta), e successive modificazioni,  seguito
da  un  periodo  di  inserimento, di almeno due anni consecutivi, con
rapporto di  lavoro  subordinato  o  altra  forma  di  collaborazione
tecnica continuativa, nell'ambito di un'impresa del settore;
   d)  prestazione  lavorativa  alle dirette dipendenze di un'impresa
del settore, per un periodo non  inferiore  a  tre  anni,  anche  non
continuativi,   nell'ultimo   decennio,   in   qualita'   di  operaio
installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attivita'  di
installazione,  di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione
degli impianti di cui all'art.  1 della legge 46/1990;
   e) iscrizione all'albo delle imprese artigiane, per un periodo non
inferiore a tre anni, nell'ultimo decennio, in qualita' di  titolare,
di   socio   o   di  collaboratore  familiare  di  impresa  esercente
l'attivita' di installazione, di trasformazione, di  ampliamento  e/o
di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990.
  2. L'imprenditore sprovvisto di uno dei requisiti di cui al comma 1
puo'  preporre all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma
1 un responsabile tecnico in possesso di uno di tali requisiti.
  3. Le imprese artigiane,  abilitate  ai  sensi  del  comma  1,  che
intendono  esercitare  alcune  o tutte le attivita' di installazione,
ampliamento, trasformazione e  manutenzione  degli  impianti  di  cui
all'art. 1 della legge 46/1990, presentano alla Commissione regionale
per  l'artigianato,  ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi), come modificato
dall'art. 2,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
unitamente  alla  domanda  di  iscrizione  all'albo  regionale  delle
imprese  artigiane,  denuncia  di  inizio  delle   attivita'   stesse
indicando,  con  riferimento  alle  lettere del medesimo art. 1 della
legge 46/1990 e alle relative voci, quali esse effettivamente siano e
la documentazione attestante che il titolare, o uno  dei  soci  o  il
collaboratore   familiare   o   il   responsabile   tecnico  preposto
all'esercizio delle attivita', e' in possesso di  uno  dei  requisiti
tecnico-professionali di cui al comma 1.
  4.  Le  imprese  artigiane  alle  quali  siano stati riconosciuti i
requisiti tecnici-professionali hanno diritto ad  un  certificato  di
riconoscimento  secondo  modelli  approvati  con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il  certificato  e'
rilasciato  dalla Commissione regionale per l'artigianato, che svolge
anche le attivita'  di  verifica  di  cui  all'art.  19  della  legge
241/1990,   come  modificato  dall'art.  2,  comma  10,  della  legge
537/1993.
  5.  Gli  impianti citofonici, telefonici, a temporizzatore, nonche'
l'installazione di ogni altra  apparecchiatura  elettrica  accessoria
agli  impianti  termici,  di  sollevamento  di persone o di cose e di
antincendio sono compresi tra gli impianti di cui all'art.  1,  comma
1, lett. a), della legge 46/1990".