(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 44 del 3 ottobre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 2 1. L'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 64 "Norme di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti)", e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Abilitazione delle imprese artigiane 1. Le imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990, se il titolare o uno dei soci o il familiare collaboratore e' in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita' statale o legalmente riconosciuta; b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, della legge 46/1990, seguito da un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, con rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di un'impresa del settore; c) attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta), e successive modificazioni, seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, con rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione tecnica continuativa, nell'ambito di un'impresa del settore; d) prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990; e) iscrizione all'albo delle imprese artigiane, per un periodo non inferiore a tre anni, nell'ultimo decennio, in qualita' di titolare, di socio o di collaboratore familiare di impresa esercente l'attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990. 2. L'imprenditore sprovvisto di uno dei requisiti di cui al comma 1 puo' preporre all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico in possesso di uno di tali requisiti. 3. Le imprese artigiane, abilitate ai sensi del comma 1, che intendono esercitare alcune o tutte le attivita' di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990, presentano alla Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, unitamente alla domanda di iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane, denuncia di inizio delle attivita' stesse indicando, con riferimento alle lettere del medesimo art. 1 della legge 46/1990 e alle relative voci, quali esse effettivamente siano e la documentazione attestante che il titolare, o uno dei soci o il collaboratore familiare o il responsabile tecnico preposto all'esercizio delle attivita', e' in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 1. 4. Le imprese artigiane alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnici-professionali hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il certificato e' rilasciato dalla Commissione regionale per l'artigianato, che svolge anche le attivita' di verifica di cui all'art. 19 della legge 241/1990, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 537/1993. 5. Gli impianti citofonici, telefonici, a temporizzatore, nonche' l'installazione di ogni altra apparecchiatura elettrica accessoria agli impianti termici, di sollevamento di persone o di cose e di antincendio sono compresi tra gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 46/1990".