(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14
                         del 30 agosto 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di
promuovere  e  sostenere  l'occupazione e la formazione professionale
sui luoghi di lavoro e ogni altra iniziativa tesa  al  raggiungimento
della  piena  occupazione,  ivi  comprese le forme dell'autoimpiego e
dell'autoimprenditorialita', anche mediante specifiche  iniziative  o
incentivi  nel  sostenere  i  soggetti  in particolare svantaggio sul
mercato del lavoro e favorire le azioni positive per la realizzazione
della parita' tra uomo e donna nel lavoro.
  2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge  prevede  interventi
per sostenere:
   a)  la  qualita'  delle  attivita' di orientamento e di formazione
professionale presso i  luoghi  di  lavoro,  o  per  incentivarne  la
frequenza  nel  caso  le  stesse vengano svolte nell'ambito di quanto
definito dalla legge regionale 5 novembre 1993, n.  52  (disposizioni
per la realizzazione di politiche attive del lavoro);
   b)  la  qualita' dell'attivita' formativa che si rende necessaria,
da parte dei datori di lavoro,  in  conseguenza  dell'inserimento  in
azienda  di  soggetti  in  condizioni  di  particolare svantaggio sul
mercato del lavoro;
   c) la qualita' dell'attivita' formativa che si rende necessaria in
conseguenza dell'avvio o dell'ampliamento di imprese in forma singola
o  associata,  ovvero  subentro   di   lavoratori   nell'impresa   di
provenienza,  da  parte  di  soggetti  in  condizioni  di particolare
svantaggio sul mercato del lavoro.
  3. Per ciascuno degli obiettivi di cui al comma 2 la presente legge
individua  al  titolo  II  specifici   interventi,   consistenti   in
contributi   finanziari   intesi   a  migliorare  la  qualita'  della
formazione e variabili a seconda delle difficolta' d'inserimento  nel
mercato  del  lavoro  dei  soggetti  destinatari  e  della stabilita'
dell'inserimento lavorativo.