(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 30 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di promuovere e sostenere l'occupazione e la formazione professionale sui luoghi di lavoro e ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento della piena occupazione, ivi comprese le forme dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialita', anche mediante specifiche iniziative o incentivi nel sostenere i soggetti in particolare svantaggio sul mercato del lavoro e favorire le azioni positive per la realizzazione della parita' tra uomo e donna nel lavoro. 2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge prevede interventi per sostenere: a) la qualita' delle attivita' di orientamento e di formazione professionale presso i luoghi di lavoro, o per incentivarne la frequenza nel caso le stesse vengano svolte nell'ambito di quanto definito dalla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro); b) la qualita' dell'attivita' formativa che si rende necessaria, da parte dei datori di lavoro, in conseguenza dell'inserimento in azienda di soggetti in condizioni di particolare svantaggio sul mercato del lavoro; c) la qualita' dell'attivita' formativa che si rende necessaria in conseguenza dell'avvio o dell'ampliamento di imprese in forma singola o associata, ovvero subentro di lavoratori nell'impresa di provenienza, da parte di soggetti in condizioni di particolare svantaggio sul mercato del lavoro. 3. Per ciascuno degli obiettivi di cui al comma 2 la presente legge individua al titolo II specifici interventi, consistenti in contributi finanziari intesi a migliorare la qualita' della formazione e variabili a seconda delle difficolta' d'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti destinatari e della stabilita' dell'inserimento lavorativo.