(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 20 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e natura giuridica 1. La Regione Liguria, nell'ambito delle finalita' statutarie e per l'attuazione della programmazione regionale, partecipa, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, unitamente all'Universita' degli studi di Genova e al sistema delle Camere di commercio della Liguria, alla costituzione di una Societa' consortile per azioni diretta a favorire la realizzazione di Parchi scientifici e tecnologici. 2. La Societa' di cui al comma 1 promuove, realizza e coordina le iniziative dirette a favorire l'aggregazione di attivita' di ricerca, formazione e servizi, quali fattori determinanti dei processi innovativi e dei trasferimenti di tecnologie al sistema produttivo. 3. La Societa' non persegue finalita' lucrative ed ha per oggetto: a) la predisposizione, anche in concorso con altri soggetti, degli atti necessari per l'attivazione dei parchi scientifici e tecnologici; b) il monitoraggio dei finanziamenti comunitari e nazionali utilizzabili per la realizzazione dei parchi; c) l'interscambio di informazioni e di risorse tecnologiche tra i soci, per valorizzare le competenze specifiche e definire idonee e permanenti modalita' di collegamento e di collaborazione; d) lo studio e la promozione della realizzazione di una rete informatica e telematica di collegamento tra i diversi poli in cui si articola l'attivita' dei parchi; e) la promozione di iniziative per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche da Universita', centri di ricerca, grandi imprese alle piccole e medie imprese.