(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 20 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA constatata l'esecutivita' del provvedimento Promulga il seguente regolamento regionale: Art. 1. Riproduzione in cattivita' 1. Visto l'art. 30, comma 2, della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 e l'art. 5 della legge 11febbraio 1992 n. 157 e' consentito riprodurre in cattivita', esclusivamente per la cessione e l'utilizzo per l'attivita' venatoria da apposta mento, le specie di fauna selvatica migratrice riconosciute cacciabili dalla legge.