(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15
                       del 20 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
             constatata l'esecutivita' del provvedimento
                              Promulga
il seguente regolamento regionale:
 
                               Art. 1.
                     Riproduzione in cattivita'
 
  1. Visto l'art. 30, comma 2, della legge regionale 1 luglio 1994 n.
29  e  l'art.  5  della  legge  11febbraio  1992 n. 157 e' consentito
riprodurre in cattivita', esclusivamente per la cessione e l'utilizzo
per l'attivita' venatoria  da  apposta  mento,  le  specie  di  fauna
selvatica migratrice riconosciute cacciabili dalla legge.