(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16
                       del 27 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione Liguria concorre a promuovere iniziative umanitarie e
di solidarieta' a favore delle popolazioni dell'ex Jugoslavia e a tal
fine, in coordinamento con le altre Regioni:
   a) concede,  in  via  prioritaria,  contributi  per  le  spese  di
trasporto  sostenute  da  organismi associativi o di volontariato che
operano direttamente in aiuto alle popolazioni profughe  per  l'invio
di  aiuti  umanitari  ed in particolare per i generi di sopravvivenza
sia alimentare che sanitaria;
   b) incentiva attivita' di soccorso e di assistenza fornendo  anche
beni e servizi;
   c)  favorisce  processi di coordinamento delle iniziative avviate,
nell'ambito regionale dagli organismi associativi e di  volontariato,
dagli  enti  pubblici e dagli organismi privati, dalle organizzazioni
non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n.
49 (nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  paesi  in
via di sviluppo);
   d)  collabora  mediante l'erogazione di contributi alle iniziative
di emergenza realizzate dagli enti locali, dalle associazioni o dalle
organizzazioni di volontariato per l'accoglienza e  l'assistenza  sul
proprio territorio dei soggetti provenienti dalle repubbliche dell'ex
Jugoslavia;
   e) concorre alle iniziative umanitarie comunque denominate rivolte
alla  popolazione  coinvolta  dal conflitto delle repubbliche dell'ex
Jugoslavia.