(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 27 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Liguria concorre a promuovere iniziative umanitarie e di solidarieta' a favore delle popolazioni dell'ex Jugoslavia e a tal fine, in coordinamento con le altre Regioni: a) concede, in via prioritaria, contributi per le spese di trasporto sostenute da organismi associativi o di volontariato che operano direttamente in aiuto alle popolazioni profughe per l'invio di aiuti umanitari ed in particolare per i generi di sopravvivenza sia alimentare che sanitaria; b) incentiva attivita' di soccorso e di assistenza fornendo anche beni e servizi; c) favorisce processi di coordinamento delle iniziative avviate, nell'ambito regionale dagli organismi associativi e di volontariato, dagli enti pubblici e dagli organismi privati, dalle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo); d) collabora mediante l'erogazione di contributi alle iniziative di emergenza realizzate dagli enti locali, dalle associazioni o dalle organizzazioni di volontariato per l'accoglienza e l'assistenza sul proprio territorio dei soggetti provenienti dalle repubbliche dell'ex Jugoslavia; e) concorre alle iniziative umanitarie comunque denominate rivolte alla popolazione coinvolta dal conflitto delle repubbliche dell'ex Jugoslavia.