(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 73 del 5 ottobre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto degli interventi 1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione in favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari diversi dalle calamita' naturali. 2. Gli interventi di cui al cumma 1 possono riguardare sia attivita' di soccorso e di prima assistenza, sia attivita' di ripristino di infrastrutture socio-economiche. 3. A tal fine la Regione: a) organizza e attua interventi diretti; b) coordina le attivita' promosse dagli Enti locali; e) concorre finanziariamente o in altra forma alle iniziative di Enti locali, di altri Enti pubblici o privati, o di Organizzazioni di volontariato.