(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 73
                         del 5 ottobre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Finalita' e oggetto degli interventi
 
  1.  La  presente  legge  disciplina gli interventi della Regione in
favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari diversi dalle
calamita' naturali.
  2. Gli  interventi  di  cui  al  cumma  1  possono  riguardare  sia
attivita'  di  soccorso  e  di  prima  assistenza,  sia  attivita' di
ripristino di infrastrutture socio-economiche.
  3. A tal fine la Regione:
   a) organizza e attua interventi diretti;
   b) coordina le attivita' promosse dagli Enti locali;
   e) concorre finanziariamente o in altra forma alle  iniziative  di
Enti locali, di altri Enti pubblici o privati, o di Organizzazioni di
volontariato.