(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44
                        del 31 ottobre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  legge  consente,  anche  al  fine  del rispetto dei termini
stabiliti dal decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, di autorizzare  la
copertura  degli oneri finanziari di finanziamenti volti a consentire
l'approvazione  di  progetti  esecutivi  di   lotti   funzionanti   e
funzionali di interventi inseriti nel piano straordinario predisposto
in  attuazione  dell'art.    20  della  legge  11  marzo  1988, n. 67
integrata ai sensi ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 4,
comma 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 64.