(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La legge consente, anche al fine del rispetto dei termini stabiliti dal decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, di autorizzare la copertura degli oneri finanziari di finanziamenti volti a consentire l'approvazione di progetti esecutivi di lotti funzionanti e funzionali di interventi inseriti nel piano straordinario predisposto in attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 integrata ai sensi ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 64.