(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 17 ottobre 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", art. 27, la quale stabilisce che agli agenti dipendenti dagli enti locali che svolgono attivita' di vigilanza venatoria e' riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", art. 41, che individua, tra gli altri, negli agenti ittico-venatori dipendenti dalla Provincia di Trento i soggetti cui e' istituzionalmente affidata l'attivita' di vigilanza venatoria sopra menzionata. Visto il Regio Decreto 31 agosto 1907, n. 690, di approvazione del Testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, in base al quale il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ha provveduto, con singoli decreti nominativi, a riconoscere la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale inquadrato nel profilo professionale di guardia ittico-venatoria dipendente dalla Provincia Autonoma di Trento. Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed in particolare l'art. 73, terzo comma, del relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, che abilita gli agenti di pubblica sicurezza al porto "senza licenza delle armi di cui sono muniti a termine dei rispettivi regolamenti". Evidenziato che, in considerazione della tipologia delle attivita' che le guardie ittico-venatorie sono istituzionalmente chiamate a svolgere, si rende necessario assegnare alle medesime per la difesa personale un'arma corta da utilizzare soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e per farne ritorno. Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 agosto 1995, n. 8682, non soggetta a registrazione alla Corte dei conti, con la quale viene approvato il "Regolamento concernente il porto di armi per difesa personale delle guardie ittico-venatorie della Provincia di Trento", Decreta: di emanare, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il regolamento concernente il porto di armi senza licenza da parte delle guardie ittico venatorie della Provincia Autonoma di Trento, secondo il testo che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti addi' 2 ottobre 1995 Registro n. 4, foglio n. 123 ----- REGOLAMENTO CONCERNENTE IL PORTO DI ARMI SENZA LICENZA DA PARTE DELLE GUARDIE ITTICO-VENATORIE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. Art. 1. 1. Il presente regolamento determina la tipologia delle armi, i casi e le modalita' di porto delle medesime senza licenza da parte delle guardie ittico-venatorie dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 73 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 di approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.