(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 17 ottobre 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  Legge  11  febbraio  1992, n. 157, recante "Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio",  art.  27, la quale stabilisce che agli agenti dipendenti
dagli enti locali che svolgono attivita' di  vigilanza  venatoria  e'
riconosciuta,  ai  sensi  della legislazione vigente, la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
  Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24,  recante  "Norme
per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e per l'esercizio della
caccia",  art.  41,  che  individua,  tra  gli  altri,  negli  agenti
ittico-venatori  dipendenti  dalla Provincia di Trento i soggetti cui
e' istituzionalmente  affidata  l'attivita'  di  vigilanza  venatoria
sopra menzionata.
  Visto  il Regio Decreto 31 agosto 1907, n. 690, di approvazione del
Testo unico  delle  leggi  sugli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica
sicurezza,  in  base  al  quale  il  Commissariato del Governo per la
Provincia di Trento ha provveduto, con singoli decreti nominativi,  a
riconoscere la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale
inquadrato  nel  profilo  professionale  di  guardia ittico-venatoria
dipendente dalla Provincia Autonoma di Trento.
  Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773,  Testo  unico  delle
leggi  di  pubblica  sicurezza,  ed  in  particolare l'art. 73, terzo
comma, del relativo regolamento di  esecuzione  approvato  con  Regio
Decreto  6  maggio  1940,  n. 635, che abilita gli agenti di pubblica
sicurezza al porto "senza licenza delle armi di  cui  sono  muniti  a
termine dei rispettivi regolamenti".
  Evidenziato  che, in considerazione della tipologia delle attivita'
che le guardie ittico-venatorie  sono  istituzionalmente  chiamate  a
svolgere,  si  rende necessario assegnare alle medesime per la difesa
personale un'arma corta da utilizzare soltanto durante il servizio  o
per  recarsi  al luogo ove esercitano le proprie mansioni e per farne
ritorno.
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 agosto  1995,
n.  8682,  non  soggetta a registrazione alla Corte dei conti, con la
quale viene approvato il "Regolamento concernente il  porto  di  armi
per  difesa  personale delle guardie ittico-venatorie della Provincia
di Trento",
 
                              Decreta:
 
  di emanare, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R.  31  agosto  1972,  n.
670,  il  regolamento  concernente  il porto di armi senza licenza da
parte delle guardie ittico  venatorie  della  Provincia  Autonoma  di
Trento, secondo il testo che forma parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige.
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti addi' 2 ottobre 1995
Registro n. 4, foglio n. 123
 
                                -----
 
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL PORTO DI ARMI SENZA LICENZA DA PARTE DELLE
GUARDIE ITTICO-VENATORIE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  presente  regolamento  determina la tipologia delle armi, i
casi e le modalita' di porto delle medesime senza  licenza  da  parte
delle guardie ittico-venatorie dipendenti della Provincia Autonoma di
Trento,  ai  sensi  dell'art.  73  del  R.D. 6 maggio 1940, n. 635 di
approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo  Unico  delle
leggi di pubblica sicurezza.