(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 3 ottobre 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto  l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante  "Approvazione  del  testo  Unico  delle
leggi   Costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige";
  Visto  il  "Regolamento  concernente  i   requisiti   oggettivi   e
soggettivi  per  l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e
tutela del paesaggio", di cui all'articolo 12 della legge provinciale
5  settembre  1991,  n.  22  e  successive   modificazioni,   recante
"Ordinamento   urbanistico  e  tutela  del  territorio",  regolamento
emanato con proprio decreto n.  17-96/Leg.  del  14  settembre  1993,
registrato  alla  Corte dei Conti in data 23 settembre 1993, reg. 20,
foglio 200, e modificato con proprio  decreto  n.  6-20/Leg.  del  21
marzo  1995,  registrato  alla Corte dei Conti in data 30 marzo 1995,
reg. 2, foglio 43;
  Vista  la  deliberazione n. 9721 del 1 settembre 1995, con la quale
la Giunta provinciale ha  disposto  di  modificare  ulteriormente  il
predetto  regolamento  secondo  le  indicazioni  di  cui all'allegato
costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
 
                              Decreta:
 
  di emanare - secondo le indicazioni di cui all'allegato costituente
parte integrante e sostanziale del presente decreto  -  le  ulteriori
variazioni  al  "Regolamento  concernente  i  requisiti  oggettivi  e
soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in  urbanistica  e
tutela  del  paesaggio",  di  cui  ai  decreti  n.  17-96/Leg. del 14
settembre 1993, registrato alla Corte dei Conti in data 23  settembre
1993,  reg.  20,  foglio  200,  e  n.  6-20/Leg.  del  21 marzo 1995,
registrato alla Corte dei Conti in data 30 marzo 1995, reg. 2, foglio
43.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti addi' 21 settembre 1995
Registro n. 4, foglio n. 100 - Di Domenico.
 
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                              Allegato
 
Variazioni  al  "REGOLAMENTO  CONCERNENTE  I  REQUISITI  OGGETTIVI  E
SOGGETTIVI  PER  L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ESPERTI IN URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO", emanato  con  decreto  n.  17-96/Leg.  del  14
settembre  1993, registrato alla Corte dei Conti in data 23 settembre
1993, registro n. 20, foglio n.   200, e modificato  con  decreto  n.
6-20/Leg.  del 21 marzo 1995, registrato alla Corte dei Conti in data
30 marzo 1995, registro n.  2, foglio n. 43.
  Il comma 3 dell'articolo 5 del "Regolamento concernente i requisiti
oggettivi e soggettivi per l'iscrizione  all'albo  degli  esperti  in
urbanistica   e   tutela  del  paesaggio",  emanato  con  decreto  n.
17-96/Leg.  del 14 settembre 1993, registrato alla Corte dei Conti in
data 23 settembre 1993, reg. 20, foglio 200, e modificato con decerto
n.  6-20/Leg. del 21 marzo 1995, registrato alla Corte dei  Conti  in
data 30 marzo 1995, reg. 2, foglio 43, e' sostituito dal seguente:
  "3.  Gli esperti iscritti all'albo non possono far parte di piu' di
due  commissioni  edilizie   comunali;   tale   limite   si   applica
esclusivamente  nell'ipotesi  in  cui  una  delle due commissioni sia
istituita  presso  un  comune  con  popolazione  superiore  ai  3.000
abitanti".