(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 3 ottobre 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo Unico delle leggi Costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"; Visto il "Regolamento concernente i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio", di cui all'articolo 12 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, recante "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", regolamento emanato con proprio decreto n. 17-96/Leg. del 14 settembre 1993, registrato alla Corte dei Conti in data 23 settembre 1993, reg. 20, foglio 200, e modificato con proprio decreto n. 6-20/Leg. del 21 marzo 1995, registrato alla Corte dei Conti in data 30 marzo 1995, reg. 2, foglio 43; Vista la deliberazione n. 9721 del 1 settembre 1995, con la quale la Giunta provinciale ha disposto di modificare ulteriormente il predetto regolamento secondo le indicazioni di cui all'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto; Decreta: di emanare - secondo le indicazioni di cui all'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto - le ulteriori variazioni al "Regolamento concernente i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio", di cui ai decreti n. 17-96/Leg. del 14 settembre 1993, registrato alla Corte dei Conti in data 23 settembre 1993, reg. 20, foglio 200, e n. 6-20/Leg. del 21 marzo 1995, registrato alla Corte dei Conti in data 30 marzo 1995, reg. 2, foglio 43. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti addi' 21 settembre 1995 Registro n. 4, foglio n. 100 - Di Domenico. ------ Allegato Variazioni al "REGOLAMENTO CONCERNENTE I REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ESPERTI IN URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO", emanato con decreto n. 17-96/Leg. del 14 settembre 1993, registrato alla Corte dei Conti in data 23 settembre 1993, registro n. 20, foglio n. 200, e modificato con decreto n. 6-20/Leg. del 21 marzo 1995, registrato alla Corte dei Conti in data 30 marzo 1995, registro n. 2, foglio n. 43. Il comma 3 dell'articolo 5 del "Regolamento concernente i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio", emanato con decreto n. 17-96/Leg. del 14 settembre 1993, registrato alla Corte dei Conti in data 23 settembre 1993, reg. 20, foglio 200, e modificato con decerto n. 6-20/Leg. del 21 marzo 1995, registrato alla Corte dei Conti in data 30 marzo 1995, reg. 2, foglio 43, e' sostituito dal seguente: "3. Gli esperti iscritti all'albo non possono far parte di piu' di due commissioni edilizie comunali; tale limite si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui una delle due commissioni sia istituita presso un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti".