(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 48 del 31 ottobre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  In  conformita'  a  quanto previsto dall'art. 25 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario  nazionale)
e  dall'art.  3  della  legge  23 ottobre 1985, n. 595, (Norme per la
programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88),
gli iscritti negli  elenchi  degli  assistiti  dell'Unita'  sanitaria
locale  della  Valle  d'Aosta  (USL)  possono  richiedere il rimborso
parziale delle spese relative  all'assistenza  ospedaliera  in  forma
indiretta   presso  case  di  cura  private  ubicate  sul  territorio
nazionale per prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative  non
erogabili  nelle  strutture  ospedaliere  della  regione,  ovvero non
ottenibili tempestivamente o adeguatamente nelle suddette strutture.
  2. Gli iscritti negli elenchi degli assistiti dell'USL, con difetti
della miopia a partire da 5 diottrie, ovvero i  soggetti  affetti  da
anisometria  uguale  o  superiore  a  4  diottrie,  possono  altresi'
richiedere il rimborso parziale delle spese  relative  all'assistenza
ambulatoriale  in forma indiretta presso case di cura private ubicate
sul territorio nazionale, limitatamente agli interventi di correzione
della miopia effettuati con la metodica del laser ad eccimeri.