(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 48 del 31 ottobre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), gli iscritti negli elenchi degli assistiti dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL) possono richiedere il rimborso parziale delle spese relative all'assistenza ospedaliera in forma indiretta presso case di cura private ubicate sul territorio nazionale per prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative non erogabili nelle strutture ospedaliere della regione, ovvero non ottenibili tempestivamente o adeguatamente nelle suddette strutture. 2. Gli iscritti negli elenchi degli assistiti dell'USL, con difetti della miopia a partire da 5 diottrie, ovvero i soggetti affetti da anisometria uguale o superiore a 4 diottrie, possono altresi' richiedere il rimborso parziale delle spese relative all'assistenza ambulatoriale in forma indiretta presso case di cura private ubicate sul territorio nazionale, limitatamente agli interventi di correzione della miopia effettuati con la metodica del laser ad eccimeri.