(Pubblicata nel 1 suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha approvato il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale: Art. 1 1. Il termine di trenta giorni di cui al comma prima dell'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 32 decorre dall'entrata in vigore della presente legge. I soci delle cooperative interessate, in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge regionale, sono tenuti a presentare entro il predetto termine apposita documentata istanza ovvero a rinnovare quella gia' presentata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/95. 2. Il comma secondo dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 32 e' abrogato. 3. Il comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 32 e' sostituito dal seguente: "2. La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, delibera la concessione dei contributi previa verifica dei requisiti di cui all'art. 3".