(Pubblicata nel 1 suppl. ord. Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                        ha approvato il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1
 
  1. Il termine di trenta giorni di cui al comma prima dell'art.    4
della  legge  regionale 28 aprile 1995, n. 32 decorre dall'entrata in
vigore della presente legge.
  I soci delle cooperative interessate,  in  possesso  dei  requisiti
previsti dalla citata legge regionale, sono tenuti a presentare entro
il  predetto  termine apposita documentata istanza ovvero a rinnovare
quella gia' presentata ai sensi dell'art.  4  della  legge  regionale
32/95.
  2.  Il  comma  secondo  dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile
1995, n. 32 e' abrogato.
  3. Il comma secondo dell'art. 4 della  legge  regionale  28  aprile
1995, n. 32 e' sostituito dal seguente:
  "2. La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, delibera
la  concessione  dei  contributi previa verifica dei requisiti di cui
all'art. 3".