(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 2 novembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere n. 35.000 azioni della Fidi Toscana S.p.a. al valore nominale di L. 100.000 cadauna, per un totale di L. 3.500.000.000 per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Agli oneri di spesa di cui al precedente art. 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1995, con la seguente variazione di bilancio da apportare, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa: (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 23 ottobre 1995 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19 settembre 1995 ed e' stata vistata dal commissario del governo il 19 ottobre 1995.