(Pubbicata nel 1 suppl. straord. Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visti gli articoli 3, commi 4 e 12, e 4, commi I e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, rispettivamente, prevedono che: il Direttore generale si avvale, nell'espletamento dei propri compiti, oltre che del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, anche del Consiglio dei sanitari, quale organismo di consulenza tecnico sanitaria; il Consiglio dei sanitari organismo elettivo dell'Unita' sanitaria locale e' presieduto dal Direttore sanita rio, membro di diritto, e composto da medici in maggioranza e da altn operatori sanitari laureati e non, con, altresi', presenza maggioritaria della componente medica ospedaliera qualora nell'U.S.L. sia presente un presidio ospedaliero; il Consiglio dei sanitari rende parere obbligatorio al Direttore generale su attivita' tecnico sanitarie, anche in materia organizzativa, e per gli investimenti ad esse attinenti. Esso si esprime, altresi', sulle attivita' di assistenza sanitaria; la Regione definisce il numero dei componenti nonche' disciplina le modalita' di elezione, la composizione e il funzionamento del Consiglio dei sanitari; anche nelle aziende ospedaliere, deve essere istituito il Consiglio dei sanitari con le medesime attribuzioni spettanti all'omologo organismo dell'U.S.L.; nelle aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del triennio clinico della facolta' di medicina, nella composizione del Consiglio dei sanitari, deve garantirsi la presenza della componente universitaria in rapporto alla sua consistenza numerica; Visto l'articolo 18 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, attuativo delle precitate disposizioni normative, il quale stabilisce che con apposito regolamento: venga definito il numero dei componenti il Consiglio dei sanitari, la sua durata in carica nonche' disciplinate le modalita' di elezione, la composizione e il funzionamento di detto organismo; si garantisca, nell'organismo anzidetto, pari dignita' di rappresentanza tra le strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari e, qualora siano presenti due o piu' presidi ospedalieri non costituiti in Azienda, un numero uguale di componenti per ognuno di essi; Atteso che il precitato articolo 18, al comma 3, fissa in venti giorni il termine entro il quale il Consiglio dei sanitari deve rendere, al direttore generale, il proprio parere obbligatorio, sulla materie demandategli dal D.L.G.S. n. 502/1992. Il parere s'intende favorevole ove non intervenga entro il suddetto termine; Sentito il Comitato dipartimentale per i servizi sociali che, nella seduta del 30 agosto 1995, si e' espresso favorevolmente sul "Regolamento per l'elezione, la composizione e il funzionamento del Consiglio dei sanitari, di cui agli articoli 3, 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e 18 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12"; Ritenuto di dover approvare il regolamento anzidetto, in ottemperanza al disposto dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 12/1994; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4110 del 30 agosto 1995; Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari, di cui agli articoli 3, 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e 18 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12" nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 25 settembre 1995 GUERRA Registrato al Corte dei conti Trieste, addi' 16 ottobre 1995 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 88 ------ Regolamento per l'elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari, di cui agli articoli 3, 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e 18 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12. Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente Regolamento, ai sensi degli articoli 3, comma 12 e 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, definisce il numero dei componenti, disciplina le modalita' di elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari.