(Pubbicata nel 1 suppl. straord. Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 1995)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visti  gli  articoli 3, commi 4 e 12, e 4, commi I e 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, i quali, rispettivamente, prevedono che:
   il  Direttore  generale  si  avvale,  nell'espletamento dei propri
compiti, oltre che  del  Direttore  amministrativo  e  del  Direttore
sanitario,  anche  del  Consiglio  dei  sanitari,  quale organismo di
consulenza tecnico sanitaria;
   il Consiglio dei sanitari organismo elettivo dell'Unita' sanitaria
locale e' presieduto dal Direttore sanita rio, membro di  diritto,  e
composto  da  medici  in  maggioranza  e  da  altn operatori sanitari
laureati  e  non,  con,  altresi',   presenza   maggioritaria   della
componente  medica  ospedaliera  qualora  nell'U.S.L. sia presente un
presidio ospedaliero;
   il Consiglio dei sanitari rende parere obbligatorio  al  Direttore
generale   su   attivita'   tecnico   sanitarie,   anche  in  materia
organizzativa, e per gli investimenti  ad  esse  attinenti.  Esso  si
esprime, altresi', sulle attivita' di assistenza sanitaria;
   la  Regione  definisce il numero dei componenti nonche' disciplina
le modalita' di elezione, la  composizione  e  il  funzionamento  del
Consiglio dei sanitari;
   anche   nelle   aziende  ospedaliere,  deve  essere  istituito  il
Consiglio  dei  sanitari  con  le  medesime  attribuzioni   spettanti
all'omologo organismo dell'U.S.L.;
   nelle  aziende  ospedaliere  in  cui  insiste  la  prevalenza  del
triennio clinico della facolta' di medicina, nella  composizione  del
Consiglio  dei sanitari, deve garantirsi la presenza della componente
universitaria in rapporto alla sua consistenza numerica;
  Visto l'articolo 18 della legge regionale 30 agosto  1994,  n.  12,
attuativo delle precitate disposizioni normative, il quale stabilisce
che con apposito regolamento:
   venga definito il numero dei componenti il Consiglio dei sanitari,
la  sua  durata  in  carica  nonche'  disciplinate  le  modalita'  di
elezione, la composizione e il funzionamento di detto organismo;
   si  garantisca,  nell'organismo  anzidetto,   pari   dignita'   di
rappresentanza  tra le strutture operative dell'Azienda per i servizi
sanitari e, qualora siano presenti due o piu' presidi ospedalieri non
costituiti in Azienda, un numero uguale di componenti per  ognuno  di
essi;
  Atteso  che  il  precitato  articolo 18, al comma 3, fissa in venti
giorni il termine entro il  quale  il  Consiglio  dei  sanitari  deve
rendere, al direttore generale, il proprio parere obbligatorio, sulla
materie  demandategli  dal  D.L.G.S. n. 502/1992. Il parere s'intende
favorevole ove non intervenga entro il suddetto termine;
  Sentito il Comitato dipartimentale per i servizi sociali che, nella
seduta  del  30  agosto  1995,  si  e'  espresso  favorevolmente  sul
"Regolamento  per  l'elezione, la composizione e il funzionamento del
Consiglio dei sanitari,  di  cui  agli  articoli  3,  4  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e  successive modifiche ed
integrazioni e 18 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12";
  Ritenuto  di  dover  approvare   il   regolamento   anzidetto,   in
ottemperanza  al  disposto  dell'articolo  18,  comma  1, della legge
regionale n. 12/1994;
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  4110  del  30
agosto 1995;
  Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato il "Regolamento per l'elezione, la composizione ed il
funzionamento del Consiglio dei sanitari, di cui agli articoli  3,  4
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e successive
modifiche ed integrazioni e 18 della legge regionale 30 agosto  1994,
n.  12"  nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce
parte integrante.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
   Trieste, 25 settembre 1995
                               GUERRA
Registrato al Corte dei conti Trieste, addi' 16 ottobre 1995
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio
n. 88
 
                               ------
 
Regolamento per l'elezione, la composizione ed il  funzionamento  del
Consiglio  dei  sanitari,  di  cui  agli  articoli  3,  4 del decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e 18 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.
 
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
 
  1.  Il  presente Regolamento, ai sensi degli articoli 3, comma 12 e
4, comma 1, del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, e dell'articolo 18, comma
1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, definisce  il  numero
dei  componenti, disciplina le modalita' di elezione, la composizione
ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari.