(Pubblicata nel 2 suppl. straord. Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 20 novembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   L'esercizio  della  professione  di  guida  alpina-maestro  di
alpinismo e di aspirante guida alpina  nella  regione  Friuli-Venezia
Giulia  e' regolato dalle norme contenute nella presente legge, anche
in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 2 gennaio  1989,  n.
6,  modificata dalla legge 24 maggio 1989, n.  194 ed integrata dalla
legge 8 marzo 1991, n.  81.