(Pubblicata nel 2 suppl. straord. Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 20 novembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina nella regione Friuli-Venezia Giulia e' regolato dalle norme contenute nella presente legge, anche in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6, modificata dalla legge 24 maggio 1989, n. 194 ed integrata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81.