(Pubblivcata nel Bolletino ufficiale
       della Regione Trentino-Alto Adige del 7 novembre 1995)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Tutte le istituzioni  scolastiche  di  istruzione  elementare  e
secondaria   di  primo  e  secondo  grado  hanno  propri  organi  che
concorrono, nel rispetto degli  ordinamenti  vigenti,  alla  gestione
dell'offerta formativa.