(Pubblivcata nel Bolletino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 novembre 1995) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Tutte le istituzioni scolastiche di istruzione elementare e secondaria di primo e secondo grado hanno propri organi che concorrono, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, alla gestione dell'offerta formativa.