(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata
                     n. 60 del 2 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Gli  interventi,  di  cui  alla  lettera d) dell'art. 2 della legge
regionale 12/95, sono effettuati nel rispetto delle previsioni e  dei
limiti  della  legge  26  febbraio  1987  n.  49  e  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1994  (Atto  d'indirizzo  e
coordinamento  in  materia  di  attivita'  all'estero delle Regioni e
delle Province Autonome).