(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 60 del 2 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Gli interventi, di cui alla lettera d) dell'art. 2 della legge regionale 12/95, sono effettuati nel rispetto delle previsioni e dei limiti della legge 26 febbraio 1987 n. 49 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di attivita' all'estero delle Regioni e delle Province Autonome).