(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 56
                        del 21 novembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1.  La  Regione  Campania,  in attuazione dell'art. 5 dello statuto
regionale, nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo  Stato  con
il  decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, di
quelle  delegate  dall'art.  82  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli articoli 14 e
seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'  ai  sensi  della
legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  al  fine di difendere le risorse
paesistiche ed  ambientali  quali  obiettivi  primari  della  propria
politica   territoriale,  esercita  la  salvaguardia  e  promuove  la
valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali.
  2.  La  presente   legge   regionale   regola   la   formazione   e
l'approvazione  del  Piano  Urbanistico  Territoriale  con  specifica
considerazione dei  valori  paesistici,  ambientali  e  culturali  in
attuazione dell'art.  1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.