(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 56 del 21 novembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione Campania, in attuazione dell'art. 5 dello statuto regionale, nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, di quelle delegate dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli articoli 14 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al fine di difendere le risorse paesistiche ed ambientali quali obiettivi primari della propria politica territoriale, esercita la salvaguardia e promuove la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali. 2. La presente legge regionale regola la formazione e l'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici, ambientali e culturali in attuazione dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.