(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 12 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria), i criteri e le procedure per l'accertamento e la valutazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo ed alle aziende che subiscono perdite di produzione.