(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                     n. 55 del 12 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  Il  presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 40 della
legge regionale 27 agosto 1994, n. 64  (Norme  per  la  tutela  e  la
gestione  della  fauna  selvatica  e per la disciplina dell'attivita'
venatoria),  i  criteri  e  le  procedure  per  l'accertamento  e  la
valutazione  dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a  pascolo
ed alle aziende che subiscono perdite di produzione.