(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 55 del 12 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 28 marzo 1994,
n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori,  provviste  e
servizi in economia) e' sostituito dal seguente:
   "2.  L'esecuzione  in  economia  di lavori, provviste e servizi e'
disposta dalla Giunta  regionale,  sulla  base  dei  rispettivi  atti
tecnici,  con  propria deliberazione; tale provvedimento deliberativo
deve essere debitamente motivato e prevedere il  finanziamento  delle
relative  spese, che non possono superare l'importo di 70.000 ECU, al
netto da imposte, per le provviste  ed  i  servizi,  e  l'importo  di
200.000  ECU,  al  netto da imposte, per i lavori, salvo le eccezioni
previste dal presente regolamento".
  2. Il comma 3 dell'art. 1 del regolam. reg. 2/1994 e' abrogato.