(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 55 del 12 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia) e' sostituito dal seguente: "2. L'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi e' disposta dalla Giunta regionale, sulla base dei rispettivi atti tecnici, con propria deliberazione; tale provvedimento deliberativo deve essere debitamente motivato e prevedere il finanziamento delle relative spese, che non possono superare l'importo di 70.000 ECU, al netto da imposte, per le provviste ed i servizi, e l'importo di 200.000 ECU, al netto da imposte, per i lavori, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento". 2. Il comma 3 dell'art. 1 del regolam. reg. 2/1994 e' abrogato.