(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 101
                        del 10 novembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                   Contributo ai Gruppi consiliari
 
  1.   I   finanziamenti  erogati  ai  Gruppi  consiliari,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n.  56  e  ai
sensi  dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12,
che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della  legislatura
eccedono  le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in
proporzione alla loro consistenza  numerica  per  esigenze  di  primo
insediamento.