(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 32
                         del 2 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Piano faunistico-venatorio regionale
 
  1. E' approvato il piano faunistico-venatorio regionale  costituito
dai seguenti documenti:
   a)    regolamento    di   attuazione   nonche'   i   criteri   per
l'individuazione delle aziende  faunistico-venatorie,  agri-turistico
venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale;
   b) tavole da 1 a 14 contenenti le cartografie che definiscono:
    1) la conterminazione della zona faunistica delle Alpi;
    2) la conterminazione degli ambiti territoriali di caccia;
    3)  la  conterminazione  delle  oasi di protezione, delle zone di
ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale.
  2. In fase di prima applicazione della presente  legge  e  comunque
prima  dell'annata  venatoria  1997-1998,  la  conterminazione  ed il
numero degli ambiti territoriali di caccia possono essere modificati,
sentite le Province interessate.