(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 32 del 2 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Piano faunistico-venatorio regionale 1. E' approvato il piano faunistico-venatorio regionale costituito dai seguenti documenti: a) regolamento di attuazione nonche' i criteri per l'individuazione delle aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; b) tavole da 1 a 14 contenenti le cartografie che definiscono: 1) la conterminazione della zona faunistica delle Alpi; 2) la conterminazione degli ambiti territoriali di caccia; 3) la conterminazione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. 2. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque prima dell'annata venatoria 1997-1998, la conterminazione ed il numero degli ambiti territoriali di caccia possono essere modificati, sentite le Province interessate.