(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 85 del 18 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonche' degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti. 2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano, altresi', alle nomine dei componenti degli organi di persone giuridiche e societa' a partecipazione regionale, nonche' alle nomine di organi monocratici di amministrazione straordinaria per le quali e' previsto il termine della durata in carica. 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.