(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 85 del 18 agosto 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di
amministrazione attiva,  consultiva  e  di  controllo  della  Regione
nonche'   degli  enti  anche  economici,  e  delle  aziende  da  essa
dipendenti.
  2. Le disposizioni stesse  si  applicano,  in  quanto  compatibili,
anche  alle  nomine o alle designazioni di componenti degli organi di
enti pubblici quando alla loro nomina concorrono  la  Regione  o  gli
enti  da  essa  dipendenti.  Si  applicano, altresi', alle nomine dei
componenti  degli  organi  di  persone  giuridiche   e   societa'   a
partecipazione  regionale,  nonche' alle nomine di organi monocratici
di amministrazione straordinaria per le quali e' previsto il  termine
della durata in carica.
  3.  Le  disposizioni  della  presente  legge  non si applicano agli
organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il
Consiglio regionale.