(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 28 novembre 1995)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Integrazione del comitato tecnico provinciale
                         dei lavori pubblici
 
  1.  Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 1992,
n. 38, concernente "Norme  sugli  organi  consultivi  in  materia  di
lavori pubblici di interesse provinciale", e' cosi' sostituito:
  "2.  Per  l'esame dei progetti attinenti alle strutture sanitarie e
socio assistenziali,  il  comitato  tecnico  provinciale  dei  lavori
pubblici e' integrato:
   a) dal direttore della Ripartizione provinciale sanita';
   b) dal direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale;
   c) da un medico designato dall'assessore provinciale competente in
materia di sanita'."
  2.  Il  comma  4  dell'art. 3 della legge provinciale n. 38/1992 e'
cosi' sostituito:
  "4. La composizione del comitato  tecnico  provinciale  dei  lavori
pubblici  deve  adeguarsi  alla  consistenza  dei  gruppi linguistici
esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della  popolazione;  deve  essere   in   ogni   caso   garantita   la
rappresentanza del gruppo linguistico ladino."