(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 28 novembre 1995) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, concernente "Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale", e' cosi' sostituito: "2. Per l'esame dei progetti attinenti alle strutture sanitarie e socio assistenziali, il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici e' integrato: a) dal direttore della Ripartizione provinciale sanita'; b) dal direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale; c) da un medico designato dall'assessore provinciale competente in materia di sanita'." 2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale n. 38/1992 e' cosi' sostituito: "4. La composizione del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; deve essere in ogni caso garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino."