(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 64
                        del 27 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Ai  sensi  dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di
contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, sono  autorizzati,  per  il  primo
trimestre  dell'anno finanziario 1996 l'accertamento e la riscossione
delle entrate, nonche' l'impegno e il  pagamento  delle  spese  sulla
base  delle  previsioni  del bilancio per l'anno 1995, limitatamente,
per quanto concerne le spese, ad  un  dodicesimo  dello  stanziamento
definitivo  di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti
la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1995.
  2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del  bilancio
per l'anno 1996 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle
previsioni di tale bilancio.
  3.  Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di
pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di  spese  finanziate  da
assegnazioni  statali  o  comunitarie  a destinazione vincolata - ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1996,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, quinto  comma,  della  legge
regionale  3  maggio 1978, n. 23, come modificato con legge regionale
19 luglio 1979,  n.  35  -  la  gestione  dei  relativi  capitoli  e'
autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma.
  4.  Ai  fini  della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel
1996 in conto residui  passivi  propri,  nonche'  gli  impegni  ed  i
pagamenti  di  conto  residui  di  stanziamento,  non  sono parimenti
soggetti alla limitazione di  cui  allo  stesso  comma  del  presente
articolo.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, 19 dicembre 1995
                             BRACALENTE