(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 64 del 27 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1996 l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1995, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1995. 2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 1996 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio. 3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1996, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli e' autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma. 4. Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1996 in conto residui passivi propri, nonche' gli impegni ed i pagamenti di conto residui di stanziamento, non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso comma del presente articolo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, 19 dicembre 1995 BRACALENTE