(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134
                        del 22 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La lettera c) del comma 3 dell'art. 61 della legge regionale 16
maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato di  leggi  regionali
in materia di opere e lavori pubblici) e' sostituita' dalla presente:
   "c)  un  dirigente  della  regione  ovvero  un  dirigente di altra
pubblica   amministrazione    o,    subordinatamente,    un    libero
professionista, nominato dal Presidente della Giunta regionale".
  2.  Dopo la lettera d) dello stesso comma 3 e' aggiunta la seguente
lettera:
   "e) un dirigente dell'ente  pubblico  ovvero,  in  mancanza  delle
specifiche  figure professionali richieste dalla tipologia dell'opera
e della controversia, un  libero  professionista  nominato  dall'Ente
pubblico parte della controversia".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della
Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 19 dicembre 1995
                               DISTASO