(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 43
                        del 22 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Ciascun gruppo consiliare, costituito a  norma  del  regolamento
interno   del   Consiglio   regionale,  puo'  dotarsi  del  personale
occorrente per lo svolgimento delle proprie  attivita'  istituzionali
nei limiti dei contingenti numerici previsti dalla tabella A allegata
alla presente legge.