(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 43 del 22 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio regionale, puo' dotarsi del personale occorrente per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali nei limiti dei contingenti numerici previsti dalla tabella A allegata alla presente legge.