(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52
                        del 27 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 13  aprile
1995,  n. 63 "Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento
professionale" e' sospesa fino alla data del 31 agosto 1996.
  2. Per l'anno formativo 1995-1996  sono  richiamate  in  vigore  le
norme  di  cui  agli  articoli  14,  15,  25, 25-bis e 30 della legge
regionale 25  febbraio  1980,  n.  8  "Disciplina  dell'attivita'  di
formazione  professionale",  come modificata dalle leggi regionali 20
maggio 1980, n. 49, 3 settembre 1984, n. 50, 3 marzo 1988, n. 10,  12
marzo 1990, n. 8.