(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 "Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale" e' sospesa fino alla data del 31 agosto 1996. 2. Per l'anno formativo 1995-1996 sono richiamate in vigore le norme di cui agli articoli 14, 15, 25, 25-bis e 30 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina dell'attivita' di formazione professionale", come modificata dalle leggi regionali 20 maggio 1980, n. 49, 3 settembre 1984, n. 50, 3 marzo 1988, n. 10, 12 marzo 1990, n. 8.