(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52
                        del 27 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Costituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali
                    e regionale per l'artigianato
 
  1. In presenza di procedure avviate di revisione degli  albi  delle
imprese  artigiane  e in preparazione delle operazioni elettorali, le
Commissioni provinciali per l'artigianato sono  ricostituite  in  via
straordinaria  con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta regionale
nominando i componenti di cui all'articolo 8, lettera a) della  legge
regionale  6  luglio  1987, n. 38 tra i titolari di imprese artigiane
operanti  nella  provincia  da  almeno  tre  anni,  sulla   base   di
designazione  delle  Associazioni  artigiane della provincia aderenti
alle     rispettive     organizzazioni     sindacali     maggiormente
rappresentative.
  2.  Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione
entro 30 giorni dalla richiesta.
  3. Con la stessa procedura prevista dai precedenti commi 1  e  2  e
quando  sussistano  le condizioni per le nomine dei componenti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed f) della  legge  regionale
38/1987,  vengono  costituite  in  via  straordinaria  le Commissioni
provinciali di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, le  quali  assumono
nel   rispettivo   territorio  di  competenza  le  funzioni  previste
dall'articolo 7 della legge regionale 38/1987, attualmente svolte  in
via  transitoria  dalle  Commissioni  provinciali  di  Vercelli  e di
Novara.
  4.  Le  Commissioni  di  cui  ai  precedenti  commi,   nonche'   la
Commissione  regionale per l'artigianato, come ricostituita a seguito
del rinnovo in via straordinaria delle prime, durano in  carica  fino
all'insediamento  delle nuove Commissioni a seguito dell'espletamento
delle  operazioni  elettorali  previste  dal  capo  IV  della   legge
regionale 38/1987 e successive modifiche e integrazioni da concludere
comunque, entro e non oltre il 31 marzo 1997.