(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Costituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato 1. In presenza di procedure avviate di revisione degli albi delle imprese artigiane e in preparazione delle operazioni elettorali, le Commissioni provinciali per l'artigianato sono ricostituite in via straordinaria con Decreto del Presidente della Giunta regionale nominando i componenti di cui all'articolo 8, lettera a) della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 tra i titolari di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni, sulla base di designazione delle Associazioni artigiane della provincia aderenti alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla richiesta. 3. Con la stessa procedura prevista dai precedenti commi 1 e 2 e quando sussistano le condizioni per le nomine dei componenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed f) della legge regionale 38/1987, vengono costituite in via straordinaria le Commissioni provinciali di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, le quali assumono nel rispettivo territorio di competenza le funzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 38/1987, attualmente svolte in via transitoria dalle Commissioni provinciali di Vercelli e di Novara. 4. Le Commissioni di cui ai precedenti commi, nonche' la Commissione regionale per l'artigianato, come ricostituita a seguito del rinnovo in via straordinaria delle prime, durano in carica fino all'insediamento delle nuove Commissioni a seguito dell'espletamento delle operazioni elettorali previste dal capo IV della legge regionale 38/1987 e successive modifiche e integrazioni da concludere comunque, entro e non oltre il 31 marzo 1997.