(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  Piemonte promuove le iniziative atte a favorire la
pratica dello sport e delle attivita' fisico-motorie, quale strumento
per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche
della  persona,  per  la  tutela  della  salute,  per  la  formazione
educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.
  2. Gli interventi della Regione sono diretti a favorire:
   a)   la  diffusione  della  pratica  sportiva  e  delle  attivita'
fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalita' dei cittadini;
   b) l'accesso dei soggetti  svantaggiati  alle  attivita'  sportive
fisico-motorie-ricreative;
   c)  la  realizzazione  di  un  sistema di impianti ed attrezzature
sportive  ad  uso  collettivo  diffuse  sul  territorio  regionale  e
commisurate alle esigenze dell'utenza;
   d)  l'organizzazione  del  territorio e dei servizi per la pratica
dello sport e delle attivita' fisico-motorie;
   e) lo sviluppo dell'organizzazione sportiva e dell'associazionismo
sportivo di base;
   f) i  rapporti  di  collaborazione  con  gli  Enti  di  promozione
sportiva,  con  il  Comitato  Olimpico  Nazionale Italiano (CONI), le
Federazioni  sportive,  l'Istituto  Superiore  di  Educazione  Fisica
(ISEF),  gli  Organi  scolastici e ogni altro organismo e istituzione
che svolge attivita' nel settore disciplinato dalla legge;
   g) la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
   h)  l'interazione  tra attivita' sportive e attivita' turistiche e
culturali;
   i) l'incremento della presenza femminile nell'attivita'  sportiva,
sostenendo specifiche iniziative allo scopo;
   l)  una  mirata  attenzione  e  il conseguente sostegno a tutte le
attivita' sportive che privilegino la formazione di base dei  bambini
in  eta'  scolare  e  l'attivita'  sportiva degli adolescenti e della
terza eta'.