(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Piemonte promuove le iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attivita' fisico-motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali. 2. Gli interventi della Regione sono diretti a favorire: a) la diffusione della pratica sportiva e delle attivita' fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalita' dei cittadini; b) l'accesso dei soggetti svantaggiati alle attivita' sportive fisico-motorie-ricreative; c) la realizzazione di un sistema di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo diffuse sul territorio regionale e commisurate alle esigenze dell'utenza; d) l'organizzazione del territorio e dei servizi per la pratica dello sport e delle attivita' fisico-motorie; e) lo sviluppo dell'organizzazione sportiva e dell'associazionismo sportivo di base; f) i rapporti di collaborazione con gli Enti di promozione sportiva, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), le Federazioni sportive, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), gli Organi scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attivita' nel settore disciplinato dalla legge; g) la tutela sanitaria delle attivita' sportive; h) l'interazione tra attivita' sportive e attivita' turistiche e culturali; i) l'incremento della presenza femminile nell'attivita' sportiva, sostenendo specifiche iniziative allo scopo; l) una mirata attenzione e il conseguente sostegno a tutte le attivita' sportive che privilegino la formazione di base dei bambini in eta' scolare e l'attivita' sportiva degli adolescenti e della terza eta'.