(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 29 del 27 ottobre 1995)
 
                       IL CONSIGLlO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GlUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il termine per l'approvazione delle progettazioni esecutive,  da
parte  delle  province, di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della
legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, modificato dalla legge regionale
9 maggio 1995, n. 26, e' riaperto fino al 31 ottobre 1995.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
  Data a Roma, addi' 24 ottobre 1995
                              BADALONI
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto i1 19 ottobre
1995.