(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 27 ottobre 1995) IL CONSIGLlO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GlUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, modificato dalla legge regionale 9 maggio 1995, n. 26, e' riaperto fino al 31 ottobre 1995. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 24 ottobre 1995 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto i1 19 ottobre 1995.