(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Campania n. 4
                        dell'11 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio di
previsione per l'anno 1996 non sia stato approvato e non oltre il  31
marzo  1996,  all'esercizio  provvisorio del bilancio entro il limite
dei tre dodicesimi dei singoli  stanziamenti  del  bilancio  1996  in
corso di esame.
  2.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  del bilancio di cui al
precedente primo  comma  e'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  degli
interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative
agli  interventi  di  cui  ai  capitoli  1001102,  1001103,  1001106,
2132201,  2222107,  2233202,  2323204,  3132108,  3313101;   3313109,
4331103,  4331104,  5112101,  5122202,  5122206,  5123206  e 6132104,
nonche' per le spese inerenti all'attuazione dei Quadri Comunitari di
sostegno 1989-1993 e 1994-1999 per la Calabria.
  3. Nei limiti dei tre dodicesimi e' anche  autorizzato  l'esercizio
provvisorio  dei bilanci di previsione relativi all'A.F.O.R. (Azienda
Forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia  Regionale  per
lo  Sviluppo  e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS (Ente per il
diritto allo studio universitario della Calabria)  per  l'anno  1996,
annessi al bilancio regionale.
  4.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  dei  bilanci di cui al
precedente terzo  comma  e'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  degii
interi stanziamenti per le spese obbligatorie.