(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Campania n. 4 dell'11 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1996 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1996, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1996 in corso di esame. 2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente primo comma e' altresi' autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001102, 1001103, 1001106, 2132201, 2222107, 2233202, 2323204, 3132108, 3313101; 3313109, 4331103, 4331104, 5112101, 5122202, 5122206, 5123206 e 6132104, nonche' per le spese inerenti all'attuazione dei Quadri Comunitari di sostegno 1989-1993 e 1994-1999 per la Calabria. 3. Nei limiti dei tre dodicesimi e' anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1996, annessi al bilancio regionale. 4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma e' altresi' autorizzato l'utilizzo degii interi stanziamenti per le spese obbligatorie.