(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2
                         del 9 gennaio 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Rilascio autorizzazione
 
  1. All'art. 2 della legge  regionale  1  marzo  1995,  n.  18  sono
apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'art.  1,
comma  2,  lettera  c),  abilita  anche  alla vendita a domicilio dei
consumatori,  previa  esibizione  di  apposito  tesserino  conseguito
secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  36 della legge 11 giugno
1971, n.  426 ed e' rilasciata dal sindaco del  comune  di  residenza
del   richiedente.      Per   i   residenti   fuori   dalla   Sicilia
l'autorizzazione  e'  rilasciata  dall'Assessore  regionale  per   la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca";
   b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  "8.  L'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al  comma  4, nei comuni
diversi da quello di residenza, e'  subordinato  al  nulla  osta  dei
comuni  medesimi.    Il  nulla osta puo' essere negato soltanto per i
motivi indicati all'articolo 8, comma 3.
  9. I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e  4
si  intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di
inserimento delle rispettive  istanze  all'ordine  del  giorno  della
Commissione medesima".