(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Rilascio autorizzazione 1. All'art. 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalita' previste dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed e' rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione e' rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca"; b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "8. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 4, nei comuni diversi da quello di residenza, e' subordinato al nulla osta dei comuni medesimi. Il nulla osta puo' essere negato soltanto per i motivi indicati all'articolo 8, comma 3. 9. I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima".