(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige  n. 1 del 2 gennaio 1996)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Istituzione dell'Agenzia provinciale
       per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro
 
  1.   E'   istituita   l'Agenzia   provinciale   per  la  protezione
dell'ambiente e la tutela del lavoro  quale  struttura  organizzativa
della  provincia  ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n.
10, dotata di  autonomia  organizzativa,  amministrativa,  tecnica  e
contabile,  che  svolge le seguenti attivita' tecnico-scientifiche di
interesse  provinciale,   connesse   all'esercizio   delle   funzioni
pubbliche per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro:
   a)  promozione,  nei  confronti  della  provincia, delle aziende e
degli enti da essa dipendenti, della  ricerca  di  base  e  applicata
sugli  elementi  dell'ambiente  fisico, sui fenomeni di inquinamento,
sulle condizioni generali e di rischio e sulle forme di tutela  degli
ecosistemi;
   b)  raccolta sistematica, anche informatizzata, e pubblicazione di
dati sulla situazione ambientale, anche attraverso  la  realizzazione
del  sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con
i servizi tecnici  provinciali  e  con  l'Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente;
   c)  elaborazione  dei  dati  e  delle  informazioni  di  interesse
ambientale, diffusione di dati sullo stato dell'ambiente,  promozione
delle  attivita'  di  formazione,  di  informazione  e  di educazione
relativamente alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;
   d)  formulazione  alle  autorita'  amministrative  provinciali  di
proposte e pareri concernenti:
    1) i limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti;
    2)  gli  standard  di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e
del suolo;
    3) la gestione dei rifiuti;
    4)  le  norme  di  campionamento  e  di  analisi  dei  limiti  di
accettabilita' e degli standard di qualita';
    5)  le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e
per il controllo dei  fenomeni  di  inquinamento  e  dei  fattori  di
rischio  nonche'  gli  interventi  per la tutela, il risanamento e il
recupero dell'ambiente;
   e) cooperazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, con
l'Agenzia europea  dell'ambiente,  con  l'Istituto  statistico  delle
Comunita' europee e con le organizzazioni internazionali operanti nel
settore della salvaguardia ambientale;
   f)  promozione  della  ricerca  e  della  diffusione di tecnologie
ecologicamente compatibili, di prodotti e  sistemi  di  produzione  a
ridotto   impatto  ambientale  anche  al  fine  dell'esercizio  delle
funzioni relative  alla  concessione  del  marchio  CEE  di  qualita'
ecologica e all'attivita' di "auditing" in campo ambientale;
   g)  verifica  della  congruita'  e  dell'efficacia  tecnica  delle
disposizioni normative in materia ambientale e di tutela  del  lavoro
nonche'  verifica  della  documentazione  tecnica  che  accompagna le
domande di autorizzazione, richiesta dalle  leggi  vigenti  in  campo
ambientale;
   h)   controlli   dei   fattori  fisici,  chimici  e  biologici  di
inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;
   i) analisi dei fattori fisici, chimici, biologici e batteriologici
e verifica di commercialista degli alimenti;
   j) analisi degli anabolizzanti,  delle  droghe  e  dei  cosmetici,
nonche'  degli  ormoni, dei pesticidi, di medicinali di ogni genere e
di metalli pesanti in  tutte  le  matrici  biologiche,  organiche  ed
inorganiche;
   k)  attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti
alla  valutazione  ed  alla  prevenzione  dei  rischi  di   incidenti
rilevanti connessi ad attivita' produttive;
   l)  controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico
dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;
   m) controllo sulla produzione, trasporto, commercio e  impiego  di
gas tossici;
   n)   studi  e  attivita'  tecnico-scientifiche  di  supporto  alla
valutazione di impatto ambientale.
  2. L'Agenzia provinciale  per  la  protezione  dell'ambiente  e  la
tutela del lavoro presta il supporto tecnico e strumentale ai servizi
sanitari,  al  servizio  dell'Igiene  del  lavoro  e  ad  ogni  altra
struttura  organizzativa  pubblica,   da   regolarsi   con   apposite
convenzioni.
  3.  L'Agenzia  provinciale  per  la  protezione  dell'ambiente e la
tutela del lavoro puo' eseguire analisi e  prestazioni  analoghe  per
conto terzi sulla base del tariffario ufficiale o in base a contratti
particolari.
  2. Il direttore:
   a)  dirige il personale dell'amministrazione destinato in servizio
presso l'Agenzia provinciale per la  protezione  dell'ambiente  e  la
tutela del lavoro;
   b)  predispone  il  programma  annuale  di  attivita',  nonche' le
relative integrazioni e modifiche;
   c) esegue, anche in economia, tutti i servizi  ed  effettua  tutti
gli  acquisti necessari per il funzionamento dell'Agenzia provinciale
per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro  con  i  fondi
messi  a  disposizione  dalla Giunta provinciale, e puo' effettuare i
pagamenti delle relative spese tramite aperture di credito  ai  sensi
dell'articolo 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8;
   d)  vigila  su  tutta  l'attivita' dell'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.