(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 1996) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro 1. E' istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro quale struttura organizzativa della provincia ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, che svolge le seguenti attivita' tecnico-scientifiche di interesse provinciale, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro: a) promozione, nei confronti della provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio e sulle forme di tutela degli ecosistemi; b) raccolta sistematica, anche informatizzata, e pubblicazione di dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici provinciali e con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; c) elaborazione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, diffusione di dati sullo stato dell'ambiente, promozione delle attivita' di formazione, di informazione e di educazione relativamente alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente; d) formulazione alle autorita' amministrative provinciali di proposte e pareri concernenti: 1) i limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti; 2) gli standard di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; 3) la gestione dei rifiuti; 4) le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilita' e degli standard di qualita'; 5) le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente; e) cooperazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia europea dell'ambiente, con l'Istituto statistico delle Comunita' europee e con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale; f) promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e all'attivita' di "auditing" in campo ambientale; g) verifica della congruita' e dell'efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale e di tutela del lavoro nonche' verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale; h) controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; i) analisi dei fattori fisici, chimici, biologici e batteriologici e verifica di commercialista degli alimenti; j) analisi degli anabolizzanti, delle droghe e dei cosmetici, nonche' degli ormoni, dei pesticidi, di medicinali di ogni genere e di metalli pesanti in tutte le matrici biologiche, organiche ed inorganiche; k) attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive; l) controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni; m) controllo sulla produzione, trasporto, commercio e impiego di gas tossici; n) studi e attivita' tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale. 2. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro presta il supporto tecnico e strumentale ai servizi sanitari, al servizio dell'Igiene del lavoro e ad ogni altra struttura organizzativa pubblica, da regolarsi con apposite convenzioni. 3. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro puo' eseguire analisi e prestazioni analoghe per conto terzi sulla base del tariffario ufficiale o in base a contratti particolari. 2. Il direttore: a) dirige il personale dell'amministrazione destinato in servizio presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro; b) predispone il programma annuale di attivita', nonche' le relative integrazioni e modifiche; c) esegue, anche in economia, tutti i servizi ed effettua tutti gli acquisti necessari per il funzionamento dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro con i fondi messi a disposizione dalla Giunta provinciale, e puo' effettuare i pagamenti delle relative spese tramite aperture di credito ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8; d) vigila su tutta l'attivita' dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.