(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della Regione Basilicata n.
                        1 del 4 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  3  comma dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1981, n.
44, di Modifiche ed integrazioni alla  legge  regionale  24  febbraio
1979, n. 5 e' cosi' sostituito:
   "Al  Consigliere,  inviato in missione in casi particolari, previa
autorizzazione all'uso dell'automezzo proprio da parte del Presidente
del Consiglio o del Presidente della Giunta,  secondo  le  rispettive
competenze  spetta altresi' il rimborso della spesa ragguagliata a un
quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel  tempo  per
ogni  chilomentro  di  percorrenza  nonche'  della spesa, sostenuta e
documentata, per il pedaggio autostradale, per il garage o parcheggio
a pagamento e per traghetto. I Consiglieri, nella sede  di  missione,
sono   autorizzati   all'uso   del  taxi  ed  hanno  diritto,  dietro
presentazione delle  relative  quietanze,  al  rimborso  delle  spese
sostenute.  Il  consenso  all'uso  del mezzo proprio viene rilasciato
previa dichiarazione scritta dall'interessato,  dalla  quale  risulta
che l'Amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa
l'uso del mezzo autorizzato".