(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 1 del 4 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il 3 comma dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 44, di Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5 e' cosi' sostituito: "Al Consigliere, inviato in missione in casi particolari, previa autorizzazione all'uso dell'automezzo proprio da parte del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze spetta altresi' il rimborso della spesa ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilomentro di percorrenza nonche' della spesa, sostenuta e documentata, per il pedaggio autostradale, per il garage o parcheggio a pagamento e per traghetto. I Consiglieri, nella sede di missione, sono autorizzati all'uso del taxi ed hanno diritto, dietro presentazione delle relative quietanze, al rimborso delle spese sostenute. Il consenso all'uso del mezzo proprio viene rilasciato previa dichiarazione scritta dall'interessato, dalla quale risulta che l'Amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo autorizzato".